Mantenimento figli maggiorenni: con un lavoro precario niente autonomia economica

La Corte di Cassazione nella ordinanza n. 19077/2020 affronta nuovamente la questione dell'obbligo di mantenimento, da parte del genitore, del figlio maggiorenne avviato al lavoro con contratti a termine e a tempo parziale.

Lunedi 26 Ottobre 2020

Il caso: il Tribunale di Cassino rigettava la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da Caia nei confronti di Tizio e riduceva a Euro 180 mensili il contributo di mantenimento dovuto da quest'ultimo a titolo di concorso al mantenimento della figlia, nata nel 1993.

La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della citata sentenza del Tribunale di Cassino, rideterminava il contributo paterno per la figlia in Euro 300.

Tizio ricorre in Cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'articolo 147 c.p.c., rilevando che

  • dall'istruttoria espletata in primo grado e dalle stesse dichiarazioni della figlia era emerso che la stessa si era avviata al lavoro, seppure con contratti a termine e a tempo parziale, ed aveva pertanto raggiunto l'autosufficienza economica;

  • pertanto la Corte territoriale non aveva fatto applicazione dei principi affermati dalla Cassazione in tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

Per la Cassazione il ricorso deve essere rigettato: sul punto del mantenimento del figlio maggiorenne, ribadisce che:

  • il ricorrente, nel dolersi della violazione dell'articolo 147 c.c., in riferimento all'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., censura, in realta', la ricostruzione fattuale: infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dal ricorrente sulla base dell'assunto, imprescindibile, che sia provata l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ed e', dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta;

  • la Corte territoriale ha esaminato i fatti allegati dal padre a sostegno della richiesta di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia ed ha ritenuto, in base alle risultanze istruttorie (buste paga, residenza anagrafica della figlia presso la casa materna, natura e compenso del rapporto lavorativo documentato e cessazione di quello precedente svolto in Svizzera), che la ragazza non avesse raggiunto in pieno l'autonomia economica, rimarcando il suo diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza;

  • il convincimento dei Giudici di merito e' stato, quindi, fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita', e la relativa indagine e' stata condotta secondo i criteri e parametri costantemente indicati da questa Corte, confrontando le situazioni patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori.

    Esito: rigetto del ricorso

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