Con l’ordinanza n. 13314/2021, pubblicata il 18 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla legittimità o meno dell’impugnazione della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria da parte del contribuente senza la contestuale impugnazione dell’atto presupposto.
Giovedi 27 Maggio 2021 |
IL CASO: Avendo ricevuto la comunicazione di iscrizione ipotecaria, un contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto atto deducendone la sua illegittimità per la mancata notifica dell’atto presupposto, rappresentato da una cartella esattoriale.
Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di gravame interposto dal contribuente.
I giudici di secondo grado ritenevano irrilevante l'eccezione del contribuente circa la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta, evidenziando la mancata contestuale impugnazione da parte del contribuente della predetta cartella (della quale era, comunque, successivamente venuto a conoscenza), la mancata contestazione della debenza delle somme iscritte a ruolo, e la mancata eccezione relativa alla decadenza dall’azione da parte dell'agente della riscossione.
Pertanto, il contribuente, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo, fra i vari motivi, l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che incombeva sullo stesso contribuente l’onere di impugnare congiuntamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (anche) la cartella di pagamento presupposta, evidenziando che ciò non era obbligatorio in quanto rientra nelle facoltà del contribuente optare se impugnare soltanto l'atto consequenziale (sotto il profilo della violazione della sequela procedimentale), ovvero anche l'atto presupposto, mai notificato.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione ha osservato che:
1. come affermato dalla giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto conseguenziale notificato, nel caso esaminato la cartella di pagamento;
2. le Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25/07/2007 hanno "statuito che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto; ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria" (così in termini: Sez. 5, sentenza n. 1364/ del 21/05/2019, Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018, n. m.).
Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, nel caso in cui il contribuente abbia impugnato unicamente l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto prodromico, come avvenuto nel caso di specie, "i giudici territoriali (devono) limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella" presupposta e, in caso positivo, "dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata" (Sez. 5, ordinanza n. 8410 del 06/04/2018)