Incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc: presupposti e casistica.

Con l'ordinanza n. 14468 del 26 maggio 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito in quali casi e ricorrendo quali presupposti si può eccepire l'incapacità a testimoniare di un soggetto ex art. 246 cpc, per essere egli portatore di un interesse attuale e concreto all'esito di una controversia.

Venerdi 28 Maggio 2021

Il caso: Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Delta s.r.l. e la Compagnia Assicurazioni S.p.A. al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, allorquando mentre era alla guida del proprio veicolo, veniva tamponato da un autocarro condotto in locazione dalla Delta S.r.l. assicurato presso la Assicurazioni X.

Si costituiva in giudizio la società assicuratrice contestando la domanda attorea e depositando una lettera cautelativa della Delta S.r.l. con la quale quest'ultima smentiva qualsiasi coinvolgimento del veicolo in un sinistro avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'istante.

In sede istruttoria venne escusso il teste Caio, dipendente della Delta S.r.l: rilevato che egli era stato alla guida dell'autocarro nel giorno del sinistro, Tizio ne eccepiva l'incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c. per essere Caio portatore di un interesse attuale e concreto all'esito della controversia.

Il Giudice di Pace e il Tribunale come giudice di appello rigettavano la domanda attorea, ritenendo che l'attore non avesse fornito adeguata prova dell'esistenza del danno, delle modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati, non essendo sufficienti le dichiarazioni rese dall'unico testimone attoreo a confutare le dichiarazioni testimoniale e la documentazione di con troparte.

Tizio ricorre in Cassazione, contestando la sentenza impugnata principalmente in merito alla incapacità di testimoniare del conducente dell'autocarro, testimonianza che peraltro era stata decisiva ai fini della decisione dei giudici di merito; la Cassazione, nell'accogliere il ricorso, puntualizza quanto segue:

a) è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: la vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone;

b) anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia;

c) nel caso di specie,- conclude la Cassazione - il Tribunale ha fornito una motivazione ai limiti dell'apparenza e non esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere sufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda: in particolare il Tribunale si è basato sulle dichiarazioni del teste Caio, conducente del camion, coinvolto nel sinistro, e conseguentemente incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c..

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