Il caso: Nell'ambito di un giudizio contro una compagnia di assicurazione, vertendo esso su una materia soggetta alla mediazione come condizione di procedibilità, il giudice manda le parti in mediazione e rinvia ad una udienza successiva all'esperimento della procedura.
All'udienza stabilita, tenutasi mediante il deposito di note si trattazione scritta, il giudice rileva che:
parte convenuta non si è resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione;
tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l'istituto in esame, letto l'art. 8 del d.l. n. 28/10, condanna l'assicurazione al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo di euro 518,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restando la valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.;
concede poi alle parti i chiesti termini ex art. 13, comma 6, c.p.c. e rinvia la causa ad una ulteriore udienza per il prosieguo.