La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13834 del 20 maggio 2021 si pronuncia in merito alla validità o meno della notifica di una cartella esattoriale effettuata al contribuente presso un numero civico diverso da quello risultante dall'anagrafe comunale.
Martedi 25 Maggio 2021 |
Il caso: Tizio veniva attinto da un provvedimento di fermo amministrativo ed intimato al pagamento di 3.554.008,80 per tributi erariali relativi a sanzioni pecuniarie ai fini Irpef 2005, così apprendendo, a suo dire, l'esistenza di una cartella di pagamento quale atto presupposto.
Sia il primo che il secondo grado erano favorevoli all'Amministrazione finanziaria; Tizio ricorre quindi in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 138, 139 e 148 c.p.c. in parametro all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c: per il ricorrente la sentenza deve essere cassata in quanto la CTR aveva falsamente applicato la disciplina codicistica in tema di perfezionamento della notifica: infatti, la notifica della cartella esattoriale (atto presupposto), pur risultando consegnata a mani del contribuente in base alle risultanze della relata di notifica, sarebbe inesistente ed illegittima per essere stata consegnata ad un numero civico diverso da quello risultante dall'anagrafe comunale: di conseguenza non potrebbe essere affermato con certezza che il sottoscrittore della relata sia anche l'effettivo destinatario, pur firmatosi come il contribuente.
Per la Cassazione il motivo è infondato e il ricorso deve essere rigettato: sul punto osserva che:
a) è pacifico che il ricorrente non ha disconosciuto la sottoscrizione di avvenuta ricezione dell'atto impositivo né ha contestato ritualmente la relata di notifica; sul punto si ribadisce il principio per cui l'attestazione dell'ufficiale giudiziario sulla consegna dell'atto personalmente al destinatario costituisce atto pubblico che fa piena prova della notifica fino a querela di falso;
b) conseguentemente, per togliere valore alla prova della notifica è indispensabile esperire la querela di falso prevista dall'art. 221 c.p.c.: nel caso in esame, il contribuente si è limitato a contestare genericamente le operazioni condotte dal messo notificatore ma non ha esperito alcuna querela di falso;
c) peraltro, sottolinea la Corte, ex art. 156 c.p.c. non può essere dichiarata la nullità di alcun atto che abbia raggiunto il suo scopo: la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione.