Sosta nelle strisce blu oltre l’orario indicato sul ticket: conseguenze

Con l’ordinanza n. 14083/2021, pubblicata il 21 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla natura della violazione per la sosta di un autovettura sulle strisce blu oltre l’orario indicato sul ticket. E’ inadempimento contrattuale o illecito amministrativo?

Martedi 25 Maggio 2021

IL CASO: Un automobilista al quale era stato notificato un verbale per violazione dell’art. 7, comma 15, del codice della strada, per aver parcheggiato la propria autovettura in un parcheggio a pagamento oltre il limite di tempo indicato sul ticket esposto, proponeva opposizione avverso il predetto verbale, che veniva accolta dal Giudice di Pace.

Di diverso avviso il Tribunale, al quale si era rivolto il Comune proponendo appello avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva il gravame, confermando, quindi, la validità e l’efficacia della sanzione amministrativa comminata all’automobilista.

Quest’ultimo, ritenendo errata la decisione del Tribunale, interponeva ricorso per cassazione deducendo l’erroneità della decisione di secondo grado, per non avere tenuto conto del fatto che, sulla base del citato art. 7 del codice della strada, il Comune aveva determinato il lasso di tempo sottoposto a pagamento (0,5 euro) in trenta minuti, mentre nel caso di specie la sosta esuberante la tariffa pagata era inferiore ai trenta minuti e, pertanto non era configurabile nessuna violazione con conseguente inapplicabilità della sanzione irrogata, in quanto non era stata superata la soglia dei trenta minuti.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dai giudici della Corte di Cassazione i quali lo hanno rigettato, ribadendo l’orientamento secondo cui non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, e quindi sanzionabile dall’art. 7 comma 15 del codice della strada, la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa. Ciò in quanto, trattasi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata” introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta ( Cass. Sez. 2, n. 16258, 3/8/2016).

In altri termini, secondo gli Ermellini, in questi casi è come se l’automobilista avesse sostato omettendo di acquistare il ticket e quindi si tratta di un evasione per violazione della disciplina della sosta a pagamento sul suolo pubblico.

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