La previsione normativa di un'azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore non preclude al danneggiato la proponibilità di azioni risarcitorie nei riguardi della compagnia di assicurazione del responsabile civile.
Martedi 16 Settembre 2025 |
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24840 del 9 settembre 2025.
Il caso: Tizio conveniva avanti al Tribunale, ai fini del risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale in qualità di terzo trasportato, contestualmente sia il vettore che il responsabile del sinistro, Caio, oltre che le rispettive compagnie assicuratrici.
Si costituivano in giudizio Caio, per contestare la dinamica del sinistro e chiedere il rigetto della domanda, e la società Delta Spa, eccependo quest'ultima, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda, avendo l'attore avanzato le proprie pretese anche nei confronti della Alfa Spa, compagnia assicuratrice del vettore, nonché chiedendo, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa della conducente del veicolo a bordo del quale si trovava Tizio; anche la Alfa ass.ni si costituiva, resistendo alla domanda sul presupposto che essa fosse generica e comunque infondata.
Il primo giudice rigettava la domanda; la Corte d'Appello dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impuganta laddove aveva affermato che l'azione ex art. 141 cod. assicurazioni costituirebbe uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle azioni previste per il trasportato dagli artt. 2043,2054 e 1681 cod. civ. (quest'ultima esperibile allorché il trasporto avvenga per titolo contrattuale), nonché dall'art. 144 cod. assicurazioni.
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto ribadisce i seguenti principi:
a) in tema di risarcimento danni da circolazione stradale il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo D.Lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito;
b) inoltre, sotto il profilo processuale, il Collegio precisa che qualora il giudice di prime cure, con statuizione espressa, rigetti l'eccezione preliminare del convenuto volta a far valere l'inammissibilità di una domanda risarcitoria, poi respinta nel merito, la parte appellata che intenda ribadire tale eccezione ha l'onere di proporre gravame incidentale, mentre non è sufficiente riproporre, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ., l'eccezione relativa al (supposto) divieto di "cumulo" delle due azioni,