Il conducente deve esigere che il trasportato usi la cintura di sicurezza

Con la sentenza n. 46566/2024 la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione chiarisce quali siano i doveri di vigilanza e prudenza che il conducente di un auto deve rispettare in relazione al terzo trasportato

Lunedi 20 Gennaio 2025

Il caso: il Tribunale di Frosinone assolveva Mevia dal reato a lei ascritto con la formula perché il fatto non costituisce reato: l'imputata era chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 589 cod. pen. per avere cagionato, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione degli artt. 140, 141 comma 1 nn. 2 e 3, 142, 146 co. 1 e 172 co. 1 e 2 del Codice della Strada, la morte di Tizio che viaggiava sul sedile posteriore sinistro dell'autovettura condotta da Mevia, la quale, in orario notturno, non adeguava la propria condotta di guida alle caratteristiche della strada percorsa (centro abitato fiancheggiato da edifici ed esercizi commerciali, in presenza di segnali di pericolo per curve pericolose ed intersezioni stradali oltre che su un tratto sdrucciolevole) e, a fronte della comparsa improvvisa di un cane perdeva il controllo del mezzo, frenava bruscamente e poi collideva con la recinzione di un centro commerciale cui seguiva il capovolgimento del mezzo ed il conseguente decesso di Tizio.

Per il Tribunale, a carico di Mevia non era ascrivibile alcuna violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in quanto:

a) in assenza di specifica segnaletica nel tratto di strada teatro del sinistro, il limite di velocità, in mancanza dì indicazioni specifiche, doveva ritenersi pari a 90 km/h, alla stregua di una strada extraurbana e che il veicolo di Mevia marciava intorno ai 65 km/h.;

b) inoltre dall'istruttoria e dai rilievi peritali era emerso che le manovre emergenziali poste in essere dalla conducente sarebbero state occasionate dall'attraversamento improvviso di un cane randagio, e che il trasportato non indossava la cintura di sicurezza.

Avverso la sentenza propone ricorso immediato il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, rilevando che dagli accertamenti svolti era emerso che solo la conducente e la passeggera seduta al suo fianco indossavano le cinture di sicurezza e che, il perito nominato dal Tribunale aveva concluso nel senso che l'uso da parte di Tizio del detto dispositivo ne avrebbe potuto, ragionevolmente, evitare la morte.

Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto osserva che:

a)  il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura;

b) la motivazione posta a fondamento della decisione assolutoria, fondata sulla mancanza, a bordo dell'autovettura condotta da Mevia, di segnali acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture da parte dei passeggeri posizionati sul sedile posteriore e la inesigibilità per la conducente di svolgere un continuo controllo dei passeggeri medesimi, presenta il vizio dedotto dal Procuratore ricorrente;

b) risulta infatti acclarata la violazione dell'art. 172 C.d.s., norma posta a presidio del rischio di verificazione di eventi del tipo di quello verificatosi, laddove l'omissione della persona offesa di indossarla configura quelle condotte, esse stesse colpose che possono, al più refluire sul grado di colpevolezza ma non certo escludere o interrompere il nesso causale.

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