Il Tribunale di Modena ha chiarito che il sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c. non richiede fumus e periculum in mora come il sequestro conservativo, perché opera su un credito già accertato; basta il pericolo di inadempimento, anche senza dispersione imminente del patrimonio.
| Venerdi 23 Ottobre 2026 |
La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra il sequestro conservativo ordinario e il sequestro "familiare" previsto dal rito unificato delle persone, dei minorenni e delle famiglie. Il Tribunale precisa che il secondo non è una semplice variante del primo, ma un rimedio autonomo, con presupposti più snelli e una funzione anche coercitiva. Per il creditore di un contributo familiare già stabilito da un titolo, ciò significa poter agire senza fornire la prova del rigoroso periculum richiesto dall'art. 671 c.p.c.
Mevia e Tizio si erano separati consensualmente, con condizioni omologate dal Tribunale di Modena. Tizio si era obbligato a versare a Mevia, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di 300 euro, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso quel Tribunale.
A partire dal gennaio 2024 Tizio aveva smesso di rimborsare la propria quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre e non aveva corrisposto la rivalutazione Istat arretrata sull'assegno ordinario. Il credito complessivo ammontava a circa 4.100 euro, oltre interessi. Nonostante solleciti, atto di costituzione in mora e atto di precetto, il debitore era rimasto inadempiente.
Mevia ha chiesto al Tribunale di autorizzare il sequestro di un immobile di proprietà di Tizio, fino a 85.000 euro, invocando l'art. 473-bis.36 c.p.c. A sostegno della domanda ha dedotto e documentato che:
In subordine, ha chiesto che fosse ordinato al resistente di prestare idonea garanzia, reale o personale, oppure che, in caso di vendita dell'immobile, una quota del ricavato fosse vincolata a favore della figlia. Tizio, regolarmente citato, non si è costituito.
Il Collegio ha anzitutto qualificato la domanda come sequestro ai sensi dell'art. 473-bis.36 c.p.c., che consente al creditore del contributo periodico, per assicurare che le sue ragioni siano soddisfatte o conservate, di chiedere al giudice di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili o crediti del debitore. Il ragionamento del giudice si articola nei seguenti passaggi:
Applicando questi criteri, il Tribunale ha ritenuto provati il titolo (il decreto di omologa della separazione) e l'inadempimento, sul quale il resistente contumace non aveva fornito alcun elemento. Ha inoltre valorizzato il trasferimento della residenza, la messa in vendita dell'immobile, le altre procedure esecutive già necessarie e l'entità ormai ingente del credito.
Il sequestro previsto dall'art. 473-bis.36 c.p.c. a tutela del creditore di un contributo familiare ha presupposti e funzione diversi dal sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c.: non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, perché il credito è già accertato da un titolo, né del periculum in mora nella forma della dispersione imminente del patrimonio, ma è sufficiente il pericolo di inadempimento del debitore, desumibile da elementi concreti. La misura ha inoltre una finalità coercitiva, volta ad assicurare l'effettività immediata dell'obbligo di mantenimento.
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato il sequestro in via generica sui beni del debitore, lasciando alla ricorrente l'individuazione dei beni su cui eseguire la cautela (nel caso, gli immobili indicati nel ricorso), fino a 85.000 euro. Tale importo è stato ritenuto congruo considerando l'entità dell'assegno, l'età della figlia e il pregresso inadempimento. La domanda subordinata è rimasta assorbita e non vi è stata pronuncia sulle spese per assenza di relativa domanda.