Per la Cassazione la mancanza del preventivo accordo tra i genitori sulle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non fa venir meno automaticamente il diritto del genitore che le ha sostenute a ottenere il rimborso della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutare comunque la rispondenza della spesa all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.
| Venerdi 14 Agosto 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di ripartizione delle spese per i figli tra genitori separati, ponendo l'accento in particolare sulle conseguenze del mancato preventivo accordo per le spese realmente straordinarie. La Cassazione ribadisce che l'assenza di concertazione preventiva, pur dovuta laddove la spesa sia per rilevanza e imponderabilità estranea al regime ordinario di vita del figlio, non determina di per sé la perdita del diritto alla ripetizione: il mancato interpello può avere rilievo nei rapporti interni tra i coniugi, ma non priva la spesa della sua rimborsabilità, se il giudice ne accerta la rispondenza all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.
Mevia otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Messina nei confronti di Tizio, per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, relative a cure odontoiatriche e a rette per un istituto scolastico privato. Tizio proponeva opposizione, respinta dal Tribunale.
Tizio impugnava quindi la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che rigettava il gravame osservando in sintesi che:
Tizio proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui Mevia resisteva con controricorso:
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e infondati gli altri tre, rigettando integralmente il ricorso.
Quanto al primo motivo, la Cassazione richiama il proprio orientamento ormai consolidato, secondo cui il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e informare l'altro genitore riguardo a tutte le scelte da cui derivino spese nell'interesse dei figli, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, ancorché non predeterminabili nell'ammontare (come le spese scolastiche o le cure mediche ordinarie).
Il preventivo accordo è invece necessario per le spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dal regime ordinario di vita dei figli. La Corte precisa però - ed è questo il passaggio di maggior interesse della pronuncia - che anche per queste ultime spese la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro: il mancato interpello può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta di per sé l'irripetibilità della spesa, dovendo il giudice valutarne comunque l'effettiva rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, illustrando in modo puntuale il percorso logico-giuridico seguito.
Riguardo al terzo motivo, viene confermato che la rimborsabilità delle spese, anche in caso di dissenso del genitore non collocatario, dipende dalla valutazione di merito sulla loro utilità per i figli, e non da un consenso preventivo mancante. La Cassazione precisa inoltre che il precedente richiamato dal ricorrente riguardava un'ipotesi diversa, relativa all'esecuzione forzata fondata su un titolo omologato in cui il preventivo accordo costituiva condizione di esigibilità: situazione non sovrapponibile al caso di specie, originato da un decreto ingiuntivo opposto e quindi da un ordinario giudizio di cognizione.
Infine, il quarto motivo viene respinto perché la Corte d'Appello si era già pronunciata sulla legittimazione attiva di Mevia, ritenendola sussistente in base alla documentazione di pagamento prodotta e alla presunzione di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autonomo economicamente.
Il principio di diritto che emerge dall'ordinanza può essere così sintetizzato: il genitore collocatario non deve concordare preventivamente con l'altro le spese per i figli che siano certe, ordinarie e prevedibili nel loro ripetersi, anche se di importo non predeterminabile; per le spese realmente straordinarie, invece, il preventivo accordo è dovuto, ma la sua mancanza non esclude automaticamente il diritto alla ripetizione della quota, dovendo il giudice accertare in concreto la rispondenza della spesa all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.