Le spese straordinarie in favore dei figli e la necessità dell'accordo preventivo

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025 è tornata ad occuparsi della questione delle spese straordinarie in favore dei figli sostenute da uno dei genitori e della necessità o meno dell'accordo preventivo da parte dell'altro genitore.

Martedi 1 Luglio 2025

Il caso: Il giudice di Pace di Roma respingeva l'opposizione promossa da Caio avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla moglie separata, Mevia, avente ad oggetto il pagamento pro quota di alcune voci di spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori (poste a suo carico in ragione di due terzi nella sentenza di separazione).

Il Tribunale di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace in favore della parte appellata, osservando che:

a) la decisione di confermare il decreto ingiuntivo era stata fondata su motivazione apodittica e generiche affermazioni, prive di aderenza specifica al caso;

b) le varie voci di spesa straordinaria reclamate dalla creditrice opposta riguardanti:

  • il corso di lingua inglese nel novembre 2017 e nel febbraio 2018,

  • il corso di atletica della figlia, alcune visite mediche,

  • il rilascio di passaporti ai due figli,

  • la sostituzione di una porta blindata e manutenzione dell'allarme della casa familiare di proprietà dell'ex marito proprietario,

erano tutte spese per le quali era stata contestata la mancanza di previo concerto dei genitori, della relativa necessità o della documentazione degli esborsi.

Mevia ricorre in Cassazione, dedudendo la violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli, ex art. 337 ter c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.?.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato:

a) in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), b) il preventivo accordo riguarda solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;

c) tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare;

d) nello specifico della causa in esame,

  • circa il predetto corso d'inglese, la motivazione del Tribunale riguardo alla "non necessità", non è condivisibile sia per la sua genericità ed apoditticità, sia perché in evidente conflitto con l'ordinaria dinamica dell'educazione di figli minori: invero, risponde all'ormai consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese (ma non solo) somministrare ai figli in età minore un'educazione in lingue straniere (specie in relazione all'inglese), integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta:

  • circa la spesa per il corso di atletica della figlia, il ricorso coglie nel segno: anche qui la necessità della spesa non può essere esclusa per la sola, generica, contestazione che l'orario di tale corso avrebbe impedito o limitato (come lamentato) il diritto di visita della figlia da parte del padre;

  • anche la critica relativa alle spese per la sostituzione della serratura e per l'allarme elettronico sia da accogliere, in quanto dai documenti prodotti- e posti a sostegno del motivo- si desume che tutte le spese fatturate riguardino i danni causati dal furto perpetrato nella medesima casa e comunque il rafforzamento delle difese della stessa, ciò che risponde anche alla tutela dei figli da atti delittuosi e dunque al loro interesse:

  • infine, quanto all'asserita mancata documentazione della spesa per il rilascio dei passaporti ai due figli, va rilevato che la produzione-incontestata dei documenti in questione - lascia evidentemente presumere l'avvenuta spesa, per definizione certa nel suo ammontare trattandosi di documenti pubblici rilasciati da autorità pubbliche.

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