Si segnala la sentenza del 24 gennaio 2025 del Tribunale ordinario di Savona che si pronuncia in merito all'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa del verbale di separazione tra coniugi in riferimento all'obbligo di contribuzione del genitore non affidatario per le spese straordinarie per il figlio minore.
Giovedi 6 Marzo 2025 |
Il caso: il Tribunale di Savona omologava il verbale della separazione personale intercorsa tra Tizio e Mevia, che prevedeva a carico di Tizio: un contributo per il mantenimento del figlio pari a 500 euro mensili oltre rivalutazione; un contributo del pagamento delle spese extra mutua e scolastiche universitarie del figlio nella misura del 75%; un contributo al mantenimento della moglie di Euro 150 mensili, indipendentemente dal suo stato occupazionale.
Successivamente Mevia notificava a Tizio atto di precetto per il pagamento di complessivi 13.892.37 euro di cui: 3.000,00 a titolo di mancato versamento del contributo al mantenimento della coniuge e 10.454,63 a titolo di mancato versamento del 75% delle spese scolastiche universitarie del figlio, oltre ad Euro 437,74 per spese legali legate all'iniziativa giudiziaria.
Tizio proponeva opposizione al precetto, ritenendolo nullo in quanto non fondato su valido titolo esecutivo con riferimento alle spese straordinarie scolastiche del tiglio: il verbale di separazione non poteva essere considerato tale con riguardo alle statuizioni di natura economica non quantificabili, anche solo attraverso mera operazione matematica, dallo stesso atto; chiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
Sul punto il tribunale, non condividendo la tesi dell'opponente, specifica quanto segue:
- come ha più volte chiarito la Suprema Corte, in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, cosi integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
- peraltro, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno;
- nel caso di specie il verbale di separazione contemplava espressamente tra le spese "straordinarie", che il genitore si obbligava a sostenere pro quota nella misura del 75%, le spese scolastiche universitarie del figlio, già esemplificate espressamente "in libri, corredo di inizio anno, tasse, affitto comprensivo di utenze, trasporti";
- quindi già all'epoca della separazione, tenuto conto delle effettive esigenze di vita del figlio, e considerando espressamente l'eventualità che egli si recasse fuori sede per studiare all'università, il padre si obbligava a partecipare nella misura del 75% a tali esborsi.;
- è evidente che tali spese fossero pertanto state previste e messe in conto dai genitori fin dal momento della separazione e che fossero ragionevolmente prevedibili e quantificabili, sulla base di conoscenze di comune esperienza: pertanto il precetto è pertanto legittimo.