Con l'ordinanza n. 4961 del 25 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, precisa le modalità di determinazione del valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione agevolata del contenzioso pendente ex art. 39 comma 12 d.l. 98/2011.
Venerdi 28 Febbraio 2025 |
Il caso: Il CTR del Lazio confermava la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 promosso da Mevia: secondo la CTR erano insussistenti i presupposti di cui all’art. 39, c. 12, d.l. n.98/2011, con riferimento al valore della lite ed alla sua pendenza al momento della presentazione dell’istanza di definizione.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il ricorso, evidenzia che:
a) la CTR ha erroneamente ritenuto che il valore dell lite superasse il limite di ammissibilità di euro 20.000, disposto dall’art. 39, comma 12, computando ancahe interessi e sanzioni;
b) in realtà, la citata norma sancisce che deve intendersi «per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
c) in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;
d) la previsione risulta, inoltre, coerente con la disciplina del processo tributario, ove il valore della lite ai fini del versamento del contributo unificato si determina, ai sensi dell'art. 12, comma 5 D.Lgs. 546/92, al netto di sanzioni ed interessi