Separazioni: decreto della Corte d’appello contro l’ordinanza del Presidente tribunale e ricorso per Cassazione

Con la sentenza n. 8432/2020 pubblicata il 30 aprile 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ammissibilità o meno del ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello all’esito del reclamo proposto contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale relativa ai provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al terzo comma dell’art. 708 c.p.c.

Giovedi 7 Maggio 2020

Norma di riferimento: libro quarto. dei procedimenti speciali - titolo secondo. Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - capo primo. Della separazione personale dei coniugi

ART. 708 C.P.C. : Tentativo di conciliazione e provvedimenti del Presidente

All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

IL CASO: La vertenza trae origine dall’ordinanza emessa nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniuge con la quale il Tribunale aveva escluso l’obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie, aveva posto a suo carico l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, al pagamento del 50% delle spese straordinarie e aveva provveduto alla regolamentazione delle modalità di frequentazione dei figli da parte del padre.

Il provvedimento del Tribunale veniva reclamato dalla moglie innanzi alla Corte di Appello che lo rigettava con condanna della reclamante al pagamento delle spese legali. Pertanto, la vertenza giungeva all’esame della Corte di Cassazione sul ricorso promosso dalla moglie, la quale deduceva la violazione degli articoli 1 e 739 c.p.c., avendo la Corte territoriale erroneamente disposto la condanna alle spese processuali.

Secondo la ricorrente, non avendo il provvedimento della Corte di Appello carattere definitivo, la regolamentazione delle spese sarebbe dovuta avvenire solo all’esito del giudizio, anche perché l’ordinanza del Presidente del Tribunale non era definitiva in quanto poteva essere ribaltata all’esito del giudizio pendente.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e lo ha accolto revocando la condanna al pagamento delle spese processuali disposta dalla Corte di Appello con il decreto impugnato.

Secondo gli Ermellini:

- nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi non è impugnabile con il ricorso per cassazione, ex articolo 111 della Costituzione, il decreto emesso dalla Corte di Appello all’esito del reclamo promosso avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di cui all’art. 708 c.p.c. relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti adottati nell’interesse dei coniugi e della prole.

- ciò in quanto, i suddetti provvedimenti, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono sulle stesse in modo definitivo ma hanno carattere meramente interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito, potendo sempre essere revocati o modificati dal giudice istruttore ed essendo destinati ad essere assorbiti dalla decisione finale;

- il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello emesso all’esito del reclamo promosso contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c., terzo comma, è ammissibile nel caso, come nella specie esaminata, di condanna alle spese processuali in quanto, regolando posizioni di diritto soggettivo di debito e credito di un rapporto obbligatorio autonomo, può acquisire idoneità di giudicato.

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