Con l'ordinanza 33539/2023, pubblicata il 1 dicembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla regolamentazione delle spese del controricorrente nel giudizio di legittimità nel caso in cui dopo il deposito del ricorso il ricorrente rinunci all'impugnazione.
Giovedi 7 Dicembre 2023 |
IL CASO: una società proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore a titolo di retribuzioni per 14 mensilità in virtù di una precedente sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo di azienda.
L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello.
Pertanto, la società, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all'esame della Cassazione. Il lavoratore resisteva con controricorso.
Successivamente al deposito del ricorso, la ricorrente notificava alla controparte atto di rinuncia a spese compensate. Alla rinuncia non seguiva nessuna accettazione da parte del controricorrente.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto la rinuncia al ricorso ritualmente proposta in quanto rispondente ai requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c. essendo stata formulata in un atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, ha dichiarato estinto il processo ponendo le spese a carico della ricorrente e in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistari, non avendo quest’ultimo dichiarato di accettare la rinuncia.
Anche se non espressamente accettata dal controricorrente, hanno osservato gli Ermellini, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata.
Per la rinuncia al giudizio di cassazione, hanno continuato, non è richiesta l'accettazione delle altre parti, trattandosi di un atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. accettizio, che richiede cioè l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali. A tal fine è necessaria la sola notifica alle parti costituite o la comunicazione ai loro legali, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
Scopo della comunicazione della rinuncia alla controparte, hanno concluso, è quello di ottenere l’adesione di quest’ultima per evitare la condanna del rinunziante al pagamento delle spese in quanto il quarto comma dell'art. 391 c.p.c. esclude la condanna alle spese nel caso in cui alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro difensori autorizzati con mandato speciale, là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa.