Indagini finanziarie su conti correnti intestati a terzi. Verso un’interpretazione più garantista?

Avv. Pietro Gerardi.
Giovedi 7 Maggio 2020

La giurisprudenza di legittimità è da molti anni divisa in merito alla possibilità per gli Uffici delle entrate di estendere le indagini finanziarie ai conti bancari di soggetti diversi dal contribuente accertato, qualora non sia provata la fittizietà della titolarità dei rapporti o comunque la sostanziale riferibilità degli stessi al contribuente.  

La recente ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 2407 della Corte di Cassazione si inserisce nel solco dell’orientamento più garantista per i contribuenti, secondo il quale gli Uffici devono provare, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o comunque la sostanziale riferibilità al contribuente dei conti intestati esclusivamente ai terzi o di singoli dati o elementi di essi.  

Ciò in quanto si farebbe altrimenti assurgere quella che è una semplice possibilità a “regola di comune esperienza rispondente al canone dell’id quod plerumque accidit, così da dare per scontata l’esistenza di una situazione sostanziale confliggente con quella formale anche in assenza di una norma che autorizzi espressamente una tale operazione”.  

Si auspica che tale orientamento interpretativo che appare ormai prevalere si consolidi definitivamente

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