La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8480 del 5 maggio 2020 ribadisce quali caratteristiche e contenuto deve avere il ricorso per Cassazione affinchè possa superare il giudizio di ammissibilità.
Il caso: F.T. e V.F. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, C. s.p.a., F. s.p.a. e T. s.r.l.: il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame; avverso tale decisione la F., anche quale erede del T. nel frattempo deceduto, propone ricorso.
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, esponendo quanto segue:
a) il ricorso è privo dell'esposizione, ancorché sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla riproduzione testuale dell'atto di citazione, del dispositivo della sentenza di primo grado, dell'atto di appello e del dispositivo della sentenza di primo grado;
b) il ricorso in esame va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia nei quali il luogo dell'esposizione dei fatti di causa è tenuto dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito: il ricorso redatto mediante assemblaggio è carente del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che non può, a fronte dell'utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazione del o dei motivi;
Contenuto ammissibile del ricorso: per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso per Cassazione deve contenere:
- l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;
- il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.