Revisione patente per azzeramento punti: la competenza è del Giudice di Pace

Con la sentenza n. 4775/2020, depositata il 27 luglio 2020, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul giudice competente a decidere sull’opposizione promossa da un automobilista avverso il provvedimento di revisione della patente per l’azzeramento dei punti.

Giovedi 13 Agosto 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata un automobilista proponeva ricorso innanzi al TAR avverso il provvedimento con il quale il Ministero dei Trasporti aveva disposto la revisione della sua patente di guida a seguito dell’esaurimento dei punti mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992.

Il ricorso veniva accolto dal Tar e la sentenza di quest’ultimo veniva impugnata dal Ministero innanzi al Consiglio di Stato. Nel giudizio di appello, il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

LA DECISIONE: Il Consiglio di Stato, dopo aver ritenuto ammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo formulata dal Ministero per la prima volta in sede di appello, ha accolto il ricorso affermando la giurisdizione del giudice ordinario nei giudizi avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida.

Secondo il giudice di appello amministrativo, il provvedimento di revisione della patente di guida, con cui viene ordinato al titolare di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica a seguito di azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale, sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario.

Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta dinanzi al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, ovverosia il giudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 150 del 2011.

Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno concluso, i giudici del Consiglio di Stato, l’opposizione giurisdizionale in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U., 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U., 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U., 19/04/2004, n. 7459).

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