Riconoscimento di paternità: quando si prescrive il diritto al rimborso pro quota delle spese di mantenimento.

Con l'ordinanza n. 16561 del 31/07/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della decorrenza della prescrizione del diritto del genitore adempiente di ottenere il rimborso pro quota, da parte dell'altro genitore, delle spese sostenute per il mantenimento del figlio naturale

Lunedi 17 Agosto 2020

Il caso: A.L., esponendo che la dichiarazione giudiziale di paternità del figlio M. era sopravvenuta a seguito della sentenza della corte d'appello di Roma passata in giudicato il 30/08/2010, conveniva nell'aprile 2012 dinanzi al tribunale A.A. affinché fosse condannato al pagamento della complessiva somma di 128.515,74 EUR a titolo di rimborso pro quota delle spese relative al mantenimento del figlio medesimo, da lei sola attrice sostenute fin dalla nascita di questo, nonché della somma di 4.563,74 EUR a titolo di rimborso della quota parte delle spese straordinarie e al risarcimento dei danni.

Il tribunale riteneva prescritta l'azione di rimborso per il periodo anteriore al decennio e condannava il convenuto al pagamento della minor somma di 1.637,15 euro, oltre interessi, per le spese di mantenimento relative al periodo aprile-agosto 2002; la sentenza veniva poi confermata in grado di appello.

A.L. ricorre quindi in Cassazione, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione agli artt. 147, 279 e 315-bis stesso codice, per avere la corte d'appello infranto il principio secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di regresso decorre, in casi simili, dall'accertamento del rapporto di filiazione divenuto definitivo e irrevocabile.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata, e in merito alla questione de quo ribadisce quanto segue:

a) in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale;

b) la facoltà di anticipare la tutela non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione: e non rileva proprio perché, nonostante la facoltà di proporre la domanda anticipatamente (nello stesso giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione), per poter mettere in esecuzione il titolo è poi necessario il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità (o di maternità);

c) la suddetta conclusione - che fa leva sul passaggio in giudicato della sentenza onde potersi connettere l'eseguibilità del titolo alla certezza della situazione sottostante - trova coerente riscontro in quanto il legislatore ha stabilito a proposito della decorrenza decennale del termine di accettazione dell'eredità (art. 480 cod. civ.), che, per i figli non riconosciuti, scatta esso pure, giustappunto, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione;

Pertanto, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “il diritto del genitore adempiente di ottenere il rimborso pro quota delle spese da esso solo sostenute per il mantenimento del figlio non incorre nell'ordinaria prescrizione decennale prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale”.

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