Provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo: azioni esperibili

Lunedi 23 Luglio 2018

Il decreto legge 12/09/2014 n. 132, convertito con la legge 10/11/2015 n. 162, ha introdotto nell’ambito del processo di esecuzione tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’articolo 164 bis, a mente del quale: “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”

Nel caso in cui il Giudice dell’Esecuzione in applicazione della suddetta disposizione dichiara la chiusura anticipata della procedura esecutiva, il creditore che vuole impugnare il provvedimento quale rimedio processuale deve adottare?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7754/2018 pubblicata il 28 marzo 2018, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: “il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'articolo 164 bis disp. att. c.p., non e' suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., essendo soggetto all'opposizione agli atti esecutivi".

IL CASO: La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nasce dall’istanza depositata da un debitore esecutato con la quale chiedeva che venisse disposta la chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare pendente nei suoi confronti in quanto dopo cinque aste deserte era stata fissata una nuova asta e il prezzo base era stato determinato a meno del 30% dell’originario valore di stima.

L’istanza veniva rigettata in quanto il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per l’estinzione anticipata della procedura .

Avverso il provvedimento di rigetto, il debitore esecutato proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, Cost.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione nell’affermare il suddetto principio di diritto ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che:

  1. Non ricorre in relazione al provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'articolo 164 bis disp. att. c.p.c., il presupposto del rimedio straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., sotto il profilo della definitivita' del provvedimento giurisdizionale (cfr. fra le tante da ultimo Cass. 8 settembre 2017, n. 20954);

  2. I rimedi astrattamente invocabili avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva sono il reclamo, ai sensi dell'articolo 630 c.p.c., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo;

  3. La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione esula dall'estinzione del processo per inattività delle parti che soggiace al reclamo previsto dall'articolo 630 c.p.c., comma 1.

  4. Infatti, si tratta di un’ ipotesi estranea all’inattività delle parti e per la quale non vi e' espressa previsione di reclamo sulla base della clausola iniziale dell'articolo 630, comma 1 ("oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge");

  5. Quindi, il provvedimento di chiusura anticipata del processo ai sensi dell’articolo 164 bis disp att c.p.c., quale rimedio impugnatorio generale avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c;

  6. Di conseguenza, essendo il suddetto provvedimento soggetto all’opposizione agli atti esecutivi è da escludere che abbia il carattere di definitività , che e' condizione necessaria per l’esperibilità del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost. comma 7, (Cass. 28 settembre 2011, n. 19858; 15 luglio 2016, n. 14449).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 7754 del 28/03/2018

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