Sezioni Unite: poteri del sostituto processuale nella costituzione di parte civile

Lunedi 6 Agosto 2018

Le Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 12213 del 16/03/2018 hanno affrontato la questione di diritto relativa alla legittimazione o meno a costituirsi parte civile del sostituto processuale del difensore cui soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale per esercitare l’azione civile nel processo penale.

I Giudici di Legittimità si sono, anzitutto, soffermati, sul quadro normativo di riferimento (art. 74 – art. 78 – art. 100 cod. proc. pen.) considerando la necessità di tenere nettamente distinti, all’interno della costituzione di parte civile, il profilo della legitimatio ad causam da quello della legitimatio ad processum.

Le Sezioni Unite, poi, dopo aver esposto gli indirizzi formatisi sul punto, hanno ritenuto non condivisibile l’indirizzo che ha affermato in via generale la facoltà del sostituto del difensore della parte civile di effettuare la costituzione in diretta discendenza della previsione dell’art. 102 cod. proc. pen.

La Corte di Cassazione ha Sezioni unite ha, per questo, enunciato il principio di diritto secondo cui il sostituto processuale del difensore a cui il danneggiato ha rilasciato procura speciale ad esercitare l’azione civile nel processo penale, non ha facoltà di costituirsi parte civile, a meno che tale facoltà sia stata “espressamente conferita nella procura o il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”.

Allegato:

Cassazione penale Sez. Unite Sentenza n. 12213 del 16/03/2018

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