Cassazione penale Sez. Unite Sentenza n. 12213 del 16/03/2018

Mercoledi 25 Luglio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Presidente -

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. Z.G., nato a (OMISSIS);

2. C.G., nata a (OMISSIS);

3. Z.D., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/01/2017 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore dei ricorrenti, avv. Daniele Carra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Svolgimento del processo

1. Z.G., C.G. e Z.D. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 20 gennaio 2017 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma in data 6 febbraio 2015, ha assolto Z.G. dal reato di truffa contestato al capo b) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena irrogata per il reato di cui all'art. 388 c.p., di cui al capo a), e ha nel resto confermato la sentenza di condanna per quest'ultimo reato nei confronti di C.G. e Z.D..

2. Con un primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 78, 102 e 122 c.p.p., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto legittimato il sostituto processuale del procuratore speciale di parte civile, Avv. Lunghini, a costituirsi parte civile per conto di B.M. e B.E.P. in forza della procura speciale a questi rilasciata e da cui sarebbe discesa anche la facoltà di nominare sostituti processuali e delegare singoli atti (compreso il deposito della costituzione di parte civile). Rammentano che il potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) è istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti e che solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p., prevede la possibilità della nomina di un sostituto; nè, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il difetto di legittimazione può essere sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa. ...

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