Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 7754 del 28/03/2018

Lunedi 23 Luglio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24825-2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.DE VECCHI PIERALICE 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PROFAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO BATTISTI;

- ricorrente -

contro

ISLAND REFINANCING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell'avvocato GRAZIELLA COLAIACOMO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE TARANTO, MARIALUCE TARANTO, COSTANZA TARANTO;

- controricorrente -

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO VERONI, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO PAOLELLI;

- controricorrente -

contro

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA, BANCO NAPOLI SPA, MONTE PASCHI SIENA SPA, (OMISSIS) SCARL, A.G., TERSICORE FINANCE, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), BANCA POPOLARE LAZIO SCPA;

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 08/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Svolgimento del processo

che:

G.G. propose istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., in relazione alla procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 649/1996 presso il Tribunale di Latina, in quanto il prezzo base era stato fissato con la sesta vendita a meno del 30% dell'originario valore di stima. Il giudice dell'esecuzione con provvedimento dell'8 agosto 2016 rigettò l'istanza. Osservò il giudice che non ricorrevano i presupposti per l'estinzione anticipata stante il valore residuo dei beni pignorati, che non rendeva allo stato antieconomica la procedura. ...

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