Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n°20744, pubblicata in data 18 giugno 2016, affermando la legittimità della clausola di elezione di domicilio presso la Segreteria del Comune contenuta nel contratto di mutuo.
| Mercoledi 22 Luglio 2026 |
Una Banca di Credito Cooperativo procedeva al pignoramento immobiliare nei confronti di un privato cittadino, risultato inadempiente alle obbligazioni assunte con un contratto di mutuo fondiario.
Il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione eccependo, in particolare, l’inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento per mancata notifica presso la propria residenza.
L’Istituto mutuante si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Il giudice del cautelare, con ordinanza confermata in sede di reclamo, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione ritenendo valida l’elezione di domicilio operata dalla parte mutuataria, ai sensi dell’art. 15 del contratto di mutuo fondiario, e dichiarava conseguentemente legittima la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare effettuata, ex art. 141 cod. proc. civ., al domicilio eletto.
Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale rigettava l’opposizione, condividendo le argomentazioni articolate dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria.
In totale riforma dell’impugnata sentenza, la Corte d’appello adita dichiarava l’inesistenza del pignoramento immobiliare per vizio della notifica, ritenendo nulla la clausola del contratto di mutuo di elezione di domicilio presso la Segreteria comunale del Comune ove si trovava l’immobile.
Avverso tale decisione l’Istituto di Credito mutuante, fondandolo su due motivi, proponeva ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione la quale, stabilendo che il domicilio eletto nel mutuo fondiario era valido e vincolante, ribaltava nuovamente l’esito del giudizio, accogliendo il ricorso della banca e cassando la sentenza d’appello.
Con il primo motivo di ricorso la Banca di Credito Cooperativo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c., il quale, al secondo comma, stabilisce: “…. Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato …”, e dell’art. 47 del c.c. il quale, dal canto suo, recita: “Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto”.
In proposito, in particolare, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia fondato la propria decisione sulla base di una sentenza della Cassazione (la n. 15673/2007) che aveva ritenuto nulla la pattuizione contrattuale nella parte relativa all’elezione di domicilio effettuata presso la Segreteria del Comune ove è situato l’immobile.
Accogliendo le censure dell’Istituto di credito, gli Ermellini hanno in aggiunta precisato che detta pronuncia, peraltro rimasta isolata, non concerne un contratto di mutuo fondiario e che al contrario la giurisprudenza della stessa Corte -alla quale il Collegio ha espressamente dichiarato di prestare adesione e di volergli assicurare seguito- ha già affermato (Cass. 12/12/2013 n. 27851 che) che l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effettigiudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata.
Nella causa in oggetto, puntualizzano i giudici di Piazza Cavour, è incontroverso che la parte mutuataria aveva eletto domicilio, ai sensi dell’art. 15 delle clausole contrattuali, presso la casa comunale, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di pignoramento, eseguita ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto, era valida e regolare e, da tale momento, decorreva il termine di cui all’art. 617 c.p.c. per proporre l’opposizione agli atti esecutivi, concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell’atto di pignoramento.
Ancora autocitandosi, infine (Cass. 25/08/2006 n. 18513 e Cass. 25/05/2010 n.12702), la Suprema Corte rammenta che le speciali prerogative, come quella in esame, derivano da specifiche scelte legislative, quali quelle contenute nelle norme sul credito fondiario, senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la banca e gli altri creditori, così come affermato, tra l’altro, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2004.
Con il secondo motivo la ricorrente critica il giudice di secondo grado per non avere quello a suo dire ritenuto che l’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento immobiliare avesse determinato una nullità sanabile, invece che la giuridica inesistenza del pignoramento, per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 cod. proc. Civ.
Telegrafica ed incisiva la motivazione di accoglimento (ritenuto altresì assorbente del primo motivo) da parte della Corte di Cassazione la quale, manifestando seri dubbi sulla stessa configurabilità, in un’ipotesi del genere, di una inesistenza e non di una mera nullità della notificazione, afferma la sostanziale irrilevanza, nella specie, dell’opportunità di indagare ulteriormente sul punto, stante la “.. ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sulla sostanziale residualità del più grave vizio suddetto ..” e secondo la quale, come noto, la sussistenza del requisito dell’inesistenza viene riconosciuto ai soli casi di assoluta mancanza di riconoscibilità dell’atto in quanto tale.
Abbastanza chiaro ed evidente è il monito che scaturisce dalla testé commentata pronuncia. Tutti conosciamo la frettolosità con la quale vengono solitamente stipulati i lunghi ed oggettivamente poco comprensibili atti di mutuo. Di qui l’opportunità, diciamo così, per il meno esperto dei mutuatari, di non tralasciare, tra le innumerevoli clausole del contratto, la verifica di quella riguardante la elezione di domicilio.