La questione portata innanzi alle Sezioni Unite, ha riguardato il coordinamento tra l'ipoteca volontaria iscritta anteriormente ed il privilegio speciale immobiliare derivante da sequestro conservativo penale – ex art. 316, comma quarto c.p.p. - sorto a garanzia di un credito risarcitorio da reato.
| Martedi 20 Gennaio 2026 |
Nello specifico, la controversia si è originata da una procedura esecutiva immobiliare promossa contro un debitore condannato per omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche in sede di distribuzione del ricavato tra la banca mutuante eil cessionario del credito della parte civile.
Il problema interpretativo è sorto sul il criterio di prevalenza tra le due cause di prelazione in quanto sia il Giudice dell'esecuzione sia il Tribunale avevano applicato il principio del prior in tempore, potior in jure, dando la preferenza all'istituto bancario, titolare di un credito derivante da mutuo fondiario, con ipoteca iscritta nel 2003. La società, cessionaria del credito risarcitorio della vittima, (garantito da un sequestro conservativo trascritto nel 2012), proponeva ricorso in cassazione eccependo che, ai sensi dell'art. 2748 cod. civ., il privilegio speciale dovrebbe prevalere sulle ipoteche, prescindendo dalla data di iscrizione.
La Terza Sezione civile rimetteva gli atti alle Sezioni Unite le quali hanno escluso che il privilegio, ex art. 316, comma quarto, c.p.p. prevalga automaticamente sull'ipoteca anteriore, sottolineando che il credito fondiario non è assistito da un privilegio in senso tecnico ma esclusivamente da ipoteca e che l'art. 41 T.U.B. attribuisce solo un privilegio processuale in ambito concorsuale. Per la Corte, cioè, l'art. 316 comma quarto, c.p.p. non disciplina il rapporto tra privilegio e ipoteca bensì il concorso tra privilegi in senso stretto e tra privilegi e crediti chirografari. E pertanto, la locuzione “ crediti non privilegiati”, non può estendersi alle ipoteche che sono causa distinta di prelazione.
Si legge nella sentenza n. 34681/2025: “ il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma secondo c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile, si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva”.
Perciò, se l'ipoteca volontaria è iscritta prima della trascrizione del sequestro penale, il creditore ipotecario dev'essere soddisfatto con priorità rispetto al danneggiato dal reato. Infine, la Corte evidenzia che la disciplina dei privilegi mette in rapporto le ragioni del danneggiato rispetto a quelle dei terzi titolari di diritti sui beni del reo, stabilendo i criteri di prevalenza per cui, oltre le ipotesi di frode o di atti suscettibili di revocatoria penale ( art. 193 e ss. c.p.), non è precluso un ragionevole bilanciamento delle ragioni dei terzi con quelli della vittima, dando valore alla conoscenza dei pesi gravanti sul patrimonio del debitore in relazione agli adempimenti di pubblicità costitutiva, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici.