Con l'ordinanza n. 23374 del 16 luglio 2026 la Cassazione ha stabilito che, quando l'impugnazione di una delibera assembleare condominiale si fonda su un vizio meramente formale privo di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, il valore della causa resta indeterminabile, anche se la delibera riguarda la revoca dell'amministratore, senza ancorarsi al compenso annuo di questo.
| Mercoledi 22 Luglio 2026 |
La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata sulla determinazione del valore della causa nelle impugnazioni di delibere condominiali. La Corte chiarisce che il criterio dell'indeterminabilità, già affermato per i vizi formali, non viene meno neppure quando la delibera contestata abbia un contenuto economicamente valutabile, come la nomina o la revoca dell'amministratore.
Il principio incide direttamente sul calcolo del contributo unificato e sulla liquidazione delle spese di lite, con evidenti ricadute pratiche per chi propone o si difende in giudizi di questo tipo.
Tizio impugnava una delibera con cui l'assemblea del Condominio Alfa aveva revocato una propria precedente delibera relativa alla nomina dell'amministratore, chiedendone l'annullamento.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che la delibera fosse stata adottata senza la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 4, c.c., e condannava il Condominio Alfa alla rifusione delle spese processuali.
Tizio impugnava tuttavia la decisione, lamentando errori nella liquidazione delle spese; il Condominio Alfa, costituitosi, proponeva appello incidentale. La Corte d'appello di Catania:
Contro la decisione della Corte d'appello Tizio ha proposto ricorso per cassazione articolato su più motivi. Con il primo, ritenuto assorbente, ha censurato l'erronea applicazione delle norme sulla determinazione del valore della causa, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il valore della controversia come indeterminabile, anziché ancorarlo al compenso annuo spettante all'amministratore.
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti tutti gli altri. Richiamando un proprio precedente, ha ribadito che è indeterminabile il valore della domanda avente per oggetto la nullità di una delibera assembleare condominiale per violazione di legge, perché il petitum non è posto in relazione al valore di una specifica domanda economicamente determinabile.
Sviluppando tale principio, la Cassazione ha precisato che:
Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha concluso che, essendo stata proposta l'impugnazione per un vizio formale legato alla mancanza della maggioranza qualificata, la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando tale criterio.