Nullità della delibera assembleare: criteri di determinazione del valore della controversia.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 36013/2023 interviene nuovamente sulla questione relativa alla determinazione del valore della controversia allorchè sia impugnata dal singolo condomino la delibera relativa all'approvazione del bilancio consuntivo e al conseguente riparto.

Martedi 9 Gennaio 2024

Il caso: Tizio proponeva impugnazione innanzi al Tribunale avverso la delibera del Condominio ove risiedeva con cui era stato approvato il bilancio consuntivo per l’annualità 2011 ed il conseguente riparto, lamentando la violazione dell’art.1123 cc, perché:

- la delibera era stata assunta con la partecipazione ed il voto di soggetti non legittimati;

- in violazione dell'art. 26 del regolamento condominiale l'amministratore di condominio non aveva allegato alla convocazione il bilancio dell'anno precedente ed il relativo riparto.

Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace poiché l’obbligazione di pagamento contestata, pari ad € 1669,94 ovvero € 4193,93, rientrava nella competenza per valore del giudice di pace.

Tizio propone regolamento di competenza, deducendo la violazione e falsa applicazione degli art. 7,9 e 12 comma 1 cpc, con conseguente erroneità della condanna al pagamento delle spese processuali, per avere il Tribunale erroneamente individuato il valore della controversia facendo riferimento alle spese in rendiconto sostenute nell'anno 2011, pari a € 4.198,93 mentre invece la causa avrebbe valore indeterminato perché sarebbe stata dedotta la nullità della delibera condominiale e l’importo complessivo del rendiconto sarebbe pari ad € 11.247,05, ri chiamando altresì l'art. 1130 bis cpc, che disciplina il contenuto del rendiconto condominiale.

Per la Cassazione la censura è fondatae nel dichiarare la competenza del Tribunale, sul punto ribadisce che:

a) ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro;

b) la sentenza dichiarativa della nullità o l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale producono sempre un effetto caducatorio unitario sicchè la domanda di impugnazione del singolo non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione;

c) tale ampliamento dell’efficacia del giudicato a tutti i componenti dell’organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto del primo comma dell’art. 1137 c.c., per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.

Allegato:

Pagina generata in 0.022 secondi