Patrocinio a spese dello Stato: i documenti da produrre attestanti redditi esteri.

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29925/2023 chiarisce quali documenti devono essere prodotti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale non abbia depositato la documentazione attestante eventuali redditi percepiti all'estero.

Mercoledi 8 Novembre 2023

Il caso: il Presidente della Corte d’appello di Catanzaro, rigettava il ricorso ex art.170 DPR 115/2002, proposto da Tizio avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in un giudizio di appello avverso la decisione del Tribunale di reiezione della domanda protezione internazionale; per il Giudice il ricorrente non aveva prodotto la documentazione attestante la sua posizione reddituale.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che il giudice dell’opposizione aveva errato nel ritenere semplicemente che il ricorrente non avesse prodotto la certificazione dello Stato consolare di provenienza attestante gli eventuali redditi prodotti all’estero, né avrebbe documentato l’impossibilità di produrre la suddetta certificazione consolare; a tal proposito il ricorrente rileva che:

- a seguito dell’ordinanza del 25.7.2017, con cui la Corte d’appello lo aveva invitato a produrre la certificazione dell’autorità consolare, aveva depositato la dichiarazione sostitutiva della certificazione ex art.94 DPR 115/2002, nonchè la certificazione consolare vidimata dall’autorità nigeriana da cui risulterebbe che non aveva percepito alcun reddito;

- tale documentazione soddisfa i requisiti legali per l'accesso al beneficio e risultava già prodotta in epoca anteriore alla decisione dell'opposizione.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato:

a) l'art. 79 del DPR 115/2002 prevede che: "Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato;

b) l'art. 94, comma 2 del DPR 115/2002 dispone che, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione; nel caso di specie, il ricorrente aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.94 del DPR 115/2002 e la certificazione consolare vidimata dall’autorità nigeriana;

c) il procedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto

d) peraltro, l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui al DPR n.115 del 2002, art.79; inoltre, per integrare il requisito dell'impossibilità, non è necessaria l'assoluta impossibilità di produrre l’attestazione dei redditi prodotti all’estero perché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, nell’ipotesi di assenza di contatti con il paese di origine o di inadempienza dello Stato interpellato.

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