Per il Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dell'avvocato dall'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, a seguito di sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento, costituisce un atto vincolato: il richiamo al solo presupposto normativo integra motivazione sufficiente.
| Giovedi 3 Settembre 2026 |
La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente su un aspetto ricorrente della vita professionale dell'avvocato: la sorte dell'iscrizione all'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando interviene una sanzione disciplinare definitiva.
Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che, superata la soglia dell'avvertimento, la cancellazione non richiede alcuna valutazione discrezionale ulteriore da parte del Consiglio dell'Ordine: la sanzione disciplinare, di per sé, è presupposto sufficiente e la motivazione dell'atto può limitarsi al suo richiamo.
Ne discende un limite pratico per le difese basate sulla presunta genericità della motivazione, che risultano infondate ogniqualvolta il provvedimento indichi la sanzione disciplinare posta a fondamento della cancellazione.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania irrogava a un avvocato del foro etneo (di seguito, Tizio) la sanzione della censura, divenuta definitiva ed esecutiva. Sulla base di tale sanzione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania disponeva, con propria delibera, la cancellazione di Tizio dall'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato; con lo stesso provvedimento veniva inoltre revocata l'autorizzazione alle notifiche in proprio, poi riesaminata in autotutela dallo stesso Ordine su un profilo procedurale distinto.
Contro la delibera di cancellazione e revoca, Tizio proponeva personalmente ricorso al Consiglio Nazionale Forense, senza essere assistito da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Con il ricorso Tizio deduceva, tra l'altro, la carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione dall'elenco del patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che l'atto non desse adeguatamente conto delle ragioni della decisione. Venivano inoltre dedotte la mancata audizione preventiva e l'illegittimità costituzionale della disciplina sulle notifiche in proprio, questioni relative al distinto profilo della revoca delle notifiche.
Il ricorso viene anzitutto dichiarato inammissibile per un vizio processuale assorbente: il giudizio di impugnazione delle delibere dei Consigli dell'Ordine in materia di albi ed elenchi ha natura giurisdizionale, sicché l'avvocato deve stare in giudizio assistito da un difensore munito di ius postulandi dinanzi alle magistrature superiori. Avendo Tizio agito personalmente, senza tale abilitazione, il ricorso è inammissibile a prescindere dal merito delle censure.
Il Consiglio Nazionale Forense esamina comunque, per completezza, la fondatezza della doglianza relativa alla cancellazione dall'elenco del patrocinio a spese dello Stato, giungendo a un rigetto nel merito. Il ragionamento seguito si fonda su alcuni passaggi essenziali:
Quanto al distinto profilo della revoca dell'autorizzazione alle notifiche in proprio, il Consiglio osserva che la relativa doglianza era comunque divenuta priva di interesse, avendo lo stesso Consiglio dell'Ordine annullato in autotutela quella parte della delibera.
La cancellazione dell'avvocato dall'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a seguito dell'irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento, costituisce un atto vincolato del Consiglio dell'Ordine. Ne deriva che la motivazione del provvedimento, consistente nel mero richiamo al presupposto normativo e alla sanzione disciplinare, è di per sé sufficiente e non richiede l'esposizione di ulteriori ragioni.