Avvocati: è illecito disciplinare non restituire i documenti al cliente

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione al cliente, indipendentemente dall’emersione di un danno conseguente alla condotta.

Mercoledi 21 Maggio 2025

Così ha statuito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 394/2024 pubblicata il 18 maggio 2025 sul sito web Codice Deontologico Forense del CNF.

Il caso: Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’Appello de L’Aquila riteneva la responsabilità disciplinare dell'Avv. Tizio e gli inflieggeva la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi due per “violazione dell'art. 33 del Codice Deontologico Forense, per aver omesso di restituire alle parti assistite Caio e Mevia i documenti da questi consegnati e di cui all'elenco contenuto nell’esposto in atti datato 27.11.2017”.

Nel caso in esame, Caio e Mevia avevano chiesto all'avv. Tizio la restituzione, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine, dei documenti, che elencavano, in suo possesso, poiché dai predetti a suo tempo consegnatigli; il legale non ottemperava alla richiesta e pertanto il COA valutata la missiva con la richiesta di deposito alla stregua di un esposto, trasmetteva la notizia di illecito al CDD de L’ Aquila, che comminava all’Avv. Tizio la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 2 (due) mesi.

L'avv. Tizio impugnava la decisione innanzi al CNF, deducendo, tra l'altro, anche “l’assoluta mancanza di proporzione tra i fatti dedotti e la sanzione irrogata”.

Il CNF, in accoglimento parziale del ricorso, ha modo di chiarire quanto segue:

a) l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c.,33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne? può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario;

b) incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione al cliente, indipendentemente dall’emersione di un danno conseguente alla condotta: al fine di adempiere l’obbligo disciplinare oltretutto non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione;

c) nel caso in esame, la circostanza oggettiva – mai smentita - della mancata consegna della documentazione, in possesso del ricorrente che, pur avendo l’opportunità di depositarla presso il Coa, si è totalmente disinteressato di adempiere al precetto deontologico, senza curarsi minimamente delle conseguenze della sua omissione, fonda la responsabilità disciplinare;

d) la difesa del ricorrente può trovare rilievo per quanto concerne, invece, la misura della sanzione la quale non è frutto di un mero calcolo aritmetico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro nell’espletamento dell’attività professionale: l’art. 3 CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente e deve essere «commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari»;

e) di conseguenza, il Collegio, valutando complessivamente i fatti, ritiene possa essere applicata nel caso la meno grave sanzione della censura, non essendo dimostrato, né allegato alcun concreto pregiudizio subito dagli esponenti.

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