La riforma degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), culminata con la loro soppressione, ha determinato una profonda trasformazione sia nel sistema penale sia in quello sanitario italiano.
A conclusione di questo processo riformatore, è stata emanata la legge n. 9 del 17 febbraio 2012,che ha disposto la chiusura definitiva degli OPG entro il 1° febbraio 2013.
Mercoledi 21 Maggio 2025 |
Tale scadenza è stata prorogata due volte, e l'ultima struttura — l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto — è stata effettivamente chiusa solo nel marzo 2017.
La riforma, pur non abolendo le misure di sicurezza detentive per gli autori di reato non imputabili, ma ritenuti socialmente pericolosi, ha introdotto le REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).
Un’iniziativa animata da un nobile intento ma che, fin dalla sua nascita, ha mostrato alcune criticità aggravatesi nel tempo e tuttora irrisolte.
Uno dei principali problemi risiede nella gestione delle stesse: essa è interamente sanitaria, mentre le attività di sicurezza e vigilanza esterna sono affidate alle Regioni, in coordinamento con le Prefetture.
Questa suddivisione di competenze ha generato, sin dall'inizio, numerose difficoltà, come evidenziato dal dott. Giovanni Russo, ex Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nel corso di un’audizione tenutasi il 7 maggio 2024 presso la Commissione mista istituita presso il CSM, interamente dedicata alla sua relazione sulle criticità delle REMS.
Tali strutture, in numero limitato e con ridotta capienza, sono destinate esclusivamente all'accoglienza di soggetti affetti da disturbi mentali, riconosciuti come socialmente pericolosi e sottoposti a misure di sicurezza detentive. Questa condizione determina una cronica carenza di posti disponibili e, di conseguenza, la permanenza in ambito carcerario di individui affetti da gravi patologie psichia triche, che le strutture penitenziarie non sono adeguatamente attrezzate né organizzate per gestire.
È lecito ritenere che questa grave problematica abbia contribuito all’incremento delle numerose aggressioni, in particolare, ai danni del personale della Polizia Penitenziaria.
Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle evidenze presentate dal dott. Giovanni Russo, in data 12 novembre 2024 la Commissione istituita presso il CSM per lo “Studio dei problemi della magistratura di sorveglianza e dell’esecuzione penale”ha redatto una relazione dettagliata sulla situazione delle REMS (www.questionegiustizia.it/data/doc/4108), evidenziando la necessità di un intervento volto a completare la riforma del sistema penale avviata nel 2012, rafforzandola sia sul piano normativo sia, in maniera più incisiva, su quello applicativo.
A tal fine, la Commissione ha formulato alcune proposte volte a migliorare la condizione penitenziaria dei c.d “rei-folli” e “folli-rei”, con possibili ricadute positive anche sull’intero sistema carcerario ordinario.
In primo luogo, è stata sottolineata la necessità di un incremento di almeno 700 posti, un intervento che consentirebbe una significativa riduzione delle liste d’attesa e una maggiore aderenza al principio di territorialità.
Di pari rilevanza, risulta la proposta di istituire un albo di periti specializzati, consulenti del Pubblico Ministero, dotati di una formazione specifica che consenta loro di effettuare una valutazione approfondita dei soggetti sulla loro capacità di intendere e di volere, in relazione alla pericolosità sociale.
A ciò si aggiunge l’auspicabile istituzione di un Osservatorio Nazionale incaricato di monitorare i dati forniti dalle Regioni e dalle Prefetture, nonché la previsione di meccanismi automatizzati di scambio interistituzionale delle informazioni.
Alla luce dell’attuale situazione carceraria, i ritiene necessario procedere a un potenziamento delle articolazioni dedicate alla salute mentale all'interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione ai detenuti affetti da comorbilità psichiatrica e tossicodipendenza, la cui gestione terapeutica risulta particolar mente complessa a cui si aggiunge la mancanza cronica di personale specializzato.
In tale contesto, viene sollecitato un intervento del legislatore volto a garantire il rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza n. 22/2022 della Corte Costituzionale la quale, pur non potendo dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa vigente per non creare un vuoto legislativo, ha evidenziato con forza la necessità urgente di una revisione normativa che assicuri tutele adeguate ai soggetti affetti da patologie psichiatriche all’interno del circuito penitenziario (www.sistemapenale.it).
In particolare, nella sentenza indicata, la Corte Costituzionale censurava l’assenza di poteri regolatori e di funzionamento del Ministero di Giustizia nei confronti delle REMS.
La Corte Suprema rilevava “numerosi profili di frizione con i principi costituzionali, che il legislatore deve eliminare al più presto”.
Le REMS rappresentano, nel nostro Ordinamento, una misura di sicurezza disposta dal Giudice Penale non solo con finalità terapeutiche, ma anche allo scopo di contenere la pericolosità sociale del reo.
In quanto misura afferente alla limitazione della libertà personale, la loro disciplina deve necessariamente rispettare il principio di riserva di legge sancito dall’art. 25 della Costituzione.
Ne consegue l’esigenza di una Legge ordinaria, emanata dal Parlamento, che definisca in modo puntuale non soltanto i presupposti (i "casi") ma anche le moda lità concrete di applicazione della misura di sicurezza.
Attualmente, invece, la disciplina delle REMS è rimessa a regolamenti e ad accordi tra Stato e Regioni, generando una marcata disomogeneità applicativa tra i diversi territori, sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello dei criteri di accesso e gestione.
La Corte ha inoltre evidenziato come l’estromissione del Ministro della Giustizia da ogni competenza in materia di REMS risulti incompatibile con l’art. 110 della Costituzione, il quale attribuisce al Ministro la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
(www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene).
Nel gennaio 2025,la Commissione mista ha approvato all’unanimità il documento finale relativo alle REMS, evidenziando le persistenti criticità già riscontrate nel loro funzionamento.
In particolare, è stata rilevata l’inerzia del legislatore a fronte della perdurante gravità della situazione, ulteriormente aggravata dalla tendenziale opposizione del Ministero della Salute alla realizzazione di nuove strutture, giustificata dal princi pio secondo cui "più contenitori ci sono, più vengono riempiti".
Ulteriore elemento di preoccupazione, che conferma le criticità insite nella gestione mista del sistema, è rappresentato dalla possibilità che una REMS, pur in presenza di un titolo esecutivo relativo a una misura di sicurezza detentiva, rifiuti l'accogli mento del soggetto.
Tale facoltà, significativamente, non è prevista per l’Amministrazione Penitenziaria, che è comunque tenuta a eseguire la pena anche in presenza del noto problema del sovraffollamento carcerario.
A conclusione della discussione, è stato individuato l’obiettivo prioritario di avviare un confronto costruttivo e risolutivo, finalizzato all’eliminazione, in tempi rapidi, delle criticità fino ad oggi riscontrate.
In tale prospettiva, è stato ribadito che le REMS dovranno essere pienamente adeguate alle esigenze espresse dall’attuale composizione e complessità del tessuto sociale.