Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che i doveri di correttezza, decoro e dignità dell'avvocato si applicano anche quando questi agisce come parte in un processo e non come difensore, poiché tali doveri riguardano la persona dell'avvocato in ogni situazione, comprese quelle estranee all'esercizio della professione, quando ne risulti compromessa l'immagine forense.
| Giovedi 27 Agosto 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di responsabilità deontologica dell'avvocato per condotte tenute al di fuori dell'esercizio della professione.
La decisione ribadisce che la qualifica di parte processuale non esclude l'applicabilità del codice deontologico, e conferma un orientamento utile a valutare, anche in futuro, i comportamenti extra-professionali suscettibili di ledere l'immagine dell'avvocatura.
Il caso riguarda un avvocato stabilito (Caio), iscritto in un foro estero e abilitato a esercitare in Italia, sottoposto a procedimento disciplinare per aver contattato direttamente un giudice, nell'ambito di un procedimento cautelare in cui era parte ricorrente assistita da altro difensore. Caio aveva inviato al magistrato una email con riferimenti giurisprudenziali e ulteriori considerazioni sulla causa; invitato ad astenersi da ulteriori comunicazioni, aveva inviato una seconda mail di scuse, precisando che quanto scritto era già stato esposto in giudizio.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento aveva ritenuto sussistente la violazione di più norme del codice deontologico, ritenendo irrilevante che la condotta fosse stata tenuta nella veste di parte e non di difensore, poiché anche i comportamenti tenuti nella dimensione privata, se idonei a pregiudicare l'immagine della professione, sono disciplinarmente rilevanti. Considerata la scarsa gravità del fatto, le scuse immediate e l'assenza di precedenti, il CDD aveva applicato la sanzione più lieve prevista, il richiamo verbale.
Caio ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo il proscioglimento. Le censure, sostanzialmente riconducibili a un unico nucleo argomentativo, sono state così sintetizzate:
Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate perché fondate su un presupposto interpretativo errato. Il Collegio ha osservato che le norme deontologiche generali estendono espressamente il proprio ambito di applicazione anche ai comportamenti tenuti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale dell'avvocato o l'immagine della professione forense, e stabiliscono doveri di probità, dignità e decoro validi anche al di fuori dell'attività professionale in senso stretto.
Su questa base il Consiglio ha richiamato un indirizzo ormai consolidato, secondo cui l'avvocato deve comportarsi con dignità e decoro "anche al di fuori della vita professionale", e resta disciplinarmente responsabile per condotte che, pur non riguardando in senso stretto l'esercizio della professione, ledano comunque probità e decoro riflettendosi sull'immagine dell'avvocatura. Secondo il Collegio, la specifica norma che vieta il contatto diretto con il magistrato costituisce solo una delle possibili esplicitazioni di questi doveri generali, la cui violazione, quindi, non richiede necessariamente che l'avvocato agisca in veste di difensore.
Quanto all'argomento della disparità di trattamento rispetto a un comune cittadino parte del processo, il Consiglio ha escluso che vi sia una situazione realmente analoga da comparare, poiché la posizione dell'avvocato, anche quando agisce come parte, resta comunque diversa da quella di chi non riveste tale qualifica professionale. Infine, con riguardo all'elemento soggettivo, il Collegio ha ribadito che l'illecito disciplinare richiede la sola consapevolezza dell'atto compiuto, senza necessità di dolo o colpa specifica, e non è escluso dalla buona fede dell'incolpato.
Il principio di diritto che se ne ricava è che i doveri di correttezza, probità, dignità e decoro gravano sull'avvocato in ogni situazione, anche quando egli agisca come parte processuale e non come difensore, ogniqualvolta la condotta sia idonea a pregiudicare l'immagine della professione forense.