Per le Sezioni Unite l'obbligo dell'avvocato di restituire al cliente la documentazione relativa al mandato non può ritenersi adempiuto con il deposito degli atti presso il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio di disciplina: la consegna deve avvenire nei confronti del cliente stesso, a pena di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 27 del Codice deontologico forense
| Mercoledi 1 Luglio 2026 |
La pronuncia conferma un orientamento che incide direttamente sui doveri informativi e di consegna documentale gravanti sull'avvocato nei confronti del proprio assistito: non basta che gli atti siano comunque rintracciabili o depositati presso un organismo terzo, perché l'obbligo di cui all'art. 27 del Codice deontologico forense ha come destinatario diretto il cliente. La decisione ribadisce inoltre che simili contestazioni, una volta accertate nel merito dal giudice disciplinare, sono difficilmente superabili in sede di legittimità se non con motivi puntuali e circostanziati.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino aveva applicato la sanzione della censura a un avvocato (di seguito Tizio), ritenendolo responsabile, tra l'altro, di omessa informazione al cliente circa l'andamento del mandato e di mancata restituzione e consegna della relativa documentazione, in violazione dell'art. 27 del Codice deontologico forense. Il cliente aveva infatti richiesto la consegna di tre documenti: la copia dell'assegno versato dalla controparte all'avvocato, la copia del verbale di conciliazione sottoscritto anche dal datore di lavoro, e la copia della fattura del sindacato relativa all'importo ricevuto dal legale.
Il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la decisione, rilevando che Tizio aveva sì depositato della documentazione, ma non direttamente al cliente bensì presso il Consiglio di disciplina, e che tale documentazione era comunque solo parzialmente satisfattiva della richiesta, mancando in particolare la copia dell'assegno versato dalla controparte.
Tizio ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo in particolare che:
Con ulteriori motivi, di carattere più processuale, Tizio ha lamentato anche l'omesso esame di alcuni elementi probatori e l'erronea valutazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense, della rilevanza difensiva di un secondo addebito relativo al deposito in giudizio di un esposto contro il difensore della controparte.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa all'obbligo di consegna della documentazione. La Corte ha osservato che:
La Corte ha così ribadito il principio di diritto secondo cui l'obbligo di consegna della documentazione relativa al mandato, previsto dall'art. 27 del Codice deontologico forense, va adempiuto nei confronti del cliente direttamente interessato e non può ritenersi soddisfatto dal deposito degli atti presso organismi terzi, quali il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio di disciplina, anche quando questi siano stati investiti della vicenda a seguito di un esposto.