Sospensione condizionale e obbligo risarcitorio: il giudice deve valutare la capacità economica

A cura della Redazione.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 10251/2026 ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, senza motivare sulle reali condizioni economiche del condannato, benché questi fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato e avesse documentato la propria indigenza.

Martedi 28 Aprile 2026

Premessa

La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla prassi dei giudici di merito in sede di applicazione dell'art. 165 cod. pen. Quando il condannato allega — o dagli atti emergano — elementi concreti di difficoltà economica, il giudice non può limitarsi ad un richiamo formale alla norma: deve confrontarsi specificamente con tali elementi e motivare, sia pure sommariamente, sulla fattibilità dell'adempimento.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce un dato oggettivo che rende ineludibile questa verifica. Sul piano difensivo, la pronuncia conferma la piena percorribilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione in caso di omesso scrutinio delle condizioni economiche del condannato.

Il caso

Il Tribunale di Bari aveva condannato Tizio alla pena di cinque mesi di reclusione e 500 euro di multa per i reati di cui agli artt. 81,570 e 570-bis cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in forma continuata), con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, quantificato in 10.950 euro. Il beneficio della sospensione condizionale della pena veniva subordinato al pagamento integrale di tale somma, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.

La Corte d'appello di Bari confermava integralmente la sentenza di primo grado, rigettando il motivo di appello con cui Tizio aveva chiesto la rimozione della condizione risarcitoria, documentando la propria situazione di indigenza economica e richiamando la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

I motivi del ricorso

Avverso la sentenza d'appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine all'apposizione della condizione al beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, si censurava:

  • l'omessa considerazione della documentata condizione di indigenza economica del condannato;
  • il mancato esame della circostanza — rilevante e pacifica — che Tizio fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
  • la motivazione meramente apodittica della Corte territoriale, che si era limitata ad affermare il rispetto formale dell'art. 165 cod. pen. da parte del primo giudice, senza alcun confronto con le specifiche allegazioni difensive.

La decisione della Cassazione

La Sesta Sezione penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari: sul punto osserva che:

  1. Si ribadisce il principio secondo cui il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare — motivando sia pure sommariamente — le reali condizioni economiche del condannato, al fine di verificare se questi sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.
  2. Tale obbligo motivazionale diventa particolarmente stringente quando siano stati addotti dall'imputato, o emergano dagli atti, elementi concreti idonei a far dubitare della sua capacità economica.
  3. Nel caso di specie, è escluso che potesse trovare applicazione la c.d. motivazione implicita, prospettata dal Procuratore generale. Il fatto che Tizio, all'epoca dei reati, fosse nelle condizioni di adempiere agli obblighi di mantenimento verso moglie e figlio non implica automaticamente che, al momento della sentenza, egli disponesse delle risorse necessarie per versare l'importo risarcitorio come condizione per accedere alla sospensione condizionale: si tratta di situazioni temporalmente distinte e non sovrapponibili. Né è sufficiente, sul piano motivazionale, un generico rinvio alla correttezza formale del primo giudice.
  4. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato — che presuppone un accertamento giudiziale sulle condizioni reddituali dell'istante — rappresentava un elemento processuale che imponeva alla Corte territoriale di confrontarsi espressamente con la questione della sostenibilità economica della condizione imposta.

Allegato:

Pagina generata in 0.004 secondi