Sospensione condizionale della pena e risarcimento del danno: la valutazione del giudice

A cura della Redazione.

L' art. 165 cod. pen. postula la previa verifica della condizioni economiche dell'imputato e non consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno quando l'imputato sia in condizione di impossibilità o di rilevante difficoltà di adempiere.

Lunedi 1 Dicembre 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33680/2025.

Il caso: Il Pubblico Ministero del Tribunale di Milano chiedeva il rinvio a giudizio di Mevia per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma,314,61 n. 5 cod. pen., in quanto, essendo autorizzata, in qualità di amministratore di sostegno di Caio a riscuotere la pensione e l'assegno di accompagnamento al medesimo spettante, si sarebbe appropriata di somme riscosse nell'interesse dello stesso.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, dichiarava l'imputata responsabile del delitto alla medesima ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'ha condannata alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputata, rideterminava la pena in due anni di reclusione e riconosceva all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento del risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 5.000,00 in favore della parte civile ed euro 8.000,00 nei confronti degli eredi di Caio.

Il legale dell'imputato ricorre in Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte distrettuale evidenziando che la Corte di appello, nel subordinare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali dell'imputata, che è, invece, richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Per la Corte il motivo è fondato e il ricorso merita accoglimento:

a) secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità, il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato;

b) solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso in ragione delle sue condizioni economiche;

c) le prestazioni previste dall'art. 165 cod. pen., assolvono ad una funzione specialpreventiva, al fine di favorire la risocializzazione del condannato, e, dunque, è irragionevole condizionare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo di risarcimento che non possa essere sostenuto dal condannato e che, dunque, si riveli inesigibile;

d) la condizione economica del condannato deve, dunque, essere valutata al fine di salvaguardare il principio di eguaglianza in materia penale, che sarebbe violato qualora la sospensione condizionale della pena fosse indiscriminatamente subordinata al pagamento di una somma di denaro senza previamente valutare se il condannato sia in condizione di ottemperarvi

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