Si' alla produzione in appello di una perizia di parte a confutazione della CTU

La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell’art. 345 c.p.c.

Lunedi 1 Dicembre 2025

Tale primcipio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30996 del 26 novembre 2025.

Il caso: Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale occorsogli in data 6/11/2007, allorquando, mentre era alla guida del proprio motociclo, era stato urtato dalla Hyundai di proprietà di Mevia e condotta da Caia, dopo che questa aveva invaso l’opposta corsia di marcia.

Il Tribunale, quantificata l’invalidità permanente di Tizio nella percentuale del 32%, condannava i convenuti a versargli la residua somma di € 4.817,96 (pari alla differenza tra il quantum liquidato e la somma già versata in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice).

La Corte d'appello, adita da Tizio, accoglieva il gravame in punto di spese processuali, mentre lo rigettava sotto il profilo della determinazione del grado di invalidità permanente, sul presupposto dell’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione di una perizia di parte, che era stata redatta successivamente alla sentenza di primo grado.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101,345 e 346 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di secondo grado ritenuto inammissibile la produzione della consulenza tecnica di parte nel giudizio d’appello, con ciò ponendosi in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5624/2022, secondo cui le deduzioni tecniche alla CTU sono legittimamente formulabili oltre le scansioni contemplate dall’art. 195 c.p.c., dunque anche nella comparsa conclusionale o - per l’appunto - in grado di appello.

Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto osserva:

a) i rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori;

b) l’illegittima preclusione all’ingresso delle osservazioni tecniche contenute nella perizia di parte (e, dunque, l’assoluta pretermissione di qualsivoglia riferimento alle stesse nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado) ha determinato, infatti, una violazione del principio del contraddittorio che, in quanto presidiato da disposizioni di rango costituzionale (artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.) e sovranazionali (art. 6 CEDU), rileva di per sé, senza, cioè, che sia necessario addurre profili di decisività dell’attività processuale illegittimamente conculcata rispetto al contenuto della susseguente decisione.;

c) da tali premesse discende il seguente principio di diritto: “La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell’art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione”.

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