Revoca dell'assegno divorzile per peggioramento reddituale dell'obbligato: presupposti

Tribunale di Foggia: sentenza n. 659 del 26/03/2026.

Il Tribunale di Foggia ha stabilito che il significativo e documentato peggioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge obbligato, verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, costituisce giustificato motivo per la revoca integrale dell'assegno divorzile, a condizione che si tratti di fatti sopravvenuti e non già esistenti al momento della pronuncia originaria.

Martedi 28 Aprile 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio. Il Tribunale ribadisce che il procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. non è una revisio prioris istantiae ma un novum iudicium, finalizzato esclusivamente ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra ex coniugi a mutamenti fattuali sopravvenuti.

Ne consegue che fatti preesistenti alla pronuncia — ancorché non esaminati in quella sede — restano coperti dal giudicato e non possono essere introdotti come nuovi motivi di revisione: un limite operativo di cui tenere conto già in fase di impostazione della domanda.

La vicenda e la domanda di revisione

Tizio, obbligato al pagamento di un assegno divorzile di € 250,00 mensili in favore dell'ex moglie Mevia, in forza di una sentenza di divorzio passata in giudicato, adiva il Tribunale di Foggia chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno. A fondamento della domanda adduceva le seguenti circostanze sopravvenute:

  • la nascita di una nuova figlia e la costituzione di un nuovo nucleo familiare;
  • un grave peggioramento della propria situazione reddituale, con l'attività commerciale aperta dopo il divorzio in perdita da tre anni consecutivi e l'esistenza di procedure esecutive a suo carico;
  • il miglioramento della situazione economica dell'ex moglie, divenuta proprietaria di terreni e fabbricati per successione ereditaria.

Mevia rimaneva contumace, senza depositare documentazione né offrire alcuna prospettazione dei fatti.

La decisione del Tribunale

Il Collegio, nell'accogliere listanza, osserva quanto segue:

- Quanto alla nascita della nuova figlia, emerge, tramite l'estratto del registro degli atti di nascita, che la bambina era nata prima della pronuncia di divorzio. Si trattava pertanto di una circostanza già esistente che avrebbe dovuto essere valutata in quella sede: come tale, non poteva essere invocata come fatto sopravvenuto nel presente procedimento;

- Quanto al miglioramento patrimoniale della resistente, la contumacia di Mevia e l'assenza di qualsiasi documentazione reddituale non consente di procedere a una ricostruzione attendibile della sua situazione attuale. Le considerazioni sull'età e sulla capacità lavorativa della resistente, inoltre, erano già state implicitamente valutate al momento del riconoscimento originario dell'assegno e non risultavano oggetto di nuova valutazione;

- Dal raffronto tra i redditi dichiarati nell'anno del divorzio (circa € 10.340,00 lordi) e quelli degli anni successivi emerge una contrazione progressiva e significativa, fino a stabilizzarsi intorno a € 3.400,00-3.800,00 lordi annui, con l'aggiunta di una pensione di invalidità di circa € 400,00 mensili già percepita all'epoca del divorzio. Il passaggio dalla condizione di bracciante agricolo a quella di titolare di un esercizio commerciale in perdita, la cessione in comodato gratuito di due immobili alle figlie e il trasferimento della gestione dei fondi agricoli al figlio completavano il quadro di un deterioramento economico reale e documentato.

Il Tribunale ha quindi affermato che:

  • il significativo e documentato peggioramento della situazione reddituale dell'obbligato, verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, costituisce giustificato motivo per la revisione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
  • Il procedimento di revisione non consente al giudice di riesaminare la spettanza originaria dell'assegno, ma lo abilita a valutare se fatti nuovi sopravvenuti — che incidano concretamente sulle condizioni patrimoniali delle parti determinandone un profondo squilibrio giustifichino la modifica o la soppressione dell'obbligo già statuito.
  • Le sentenze di divorzio passano in giudicato rebus sic stantibus: restano cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici, ma solo in relazione a fatti nuovi sopravvenuti, rimanendo esclusi i fatti pregressi coperti dalla regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
  • Tenuto conto del grave deterioramento reddituale e dell'obbligo di mantenimento della figlia minorenne, il Collegio ha disposto la revoca integrale dell'assegno divorzile, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso.

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