Nuovo orientamento giurisprudenziale e modifica delle condizioni di divorzio.

Con l'ordinanza n. 25205 del 17 settembre la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai rapporti tra la modifica delle condizioni di divorzio per la sopravvenienza di nuove circostanze e il nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile.

Giovedi 23 Settembre 2021

Il caso: Con ricorso Tizio adiva il Tribunaledi Roma, chiedendo che fosse revocato o ridotto l'assegno divorzile per euro 3300,00, posto a suo carico dalla sentenza del 2013 che aveva pronunciato il divorzio con Caia, recependo gli accordi delle parti.

Il Tribunale respingeva il ricorso ritenendo che non fossero state allegate circostanze sopravvenute idonee a giustificare una modifica delle condizioni di divorzio; Tizio proponeva reclamo, sostenendo che la controparte era del tutto autonoma quale dipendente della società Delta, non aveva mai contribuito almantenimento della figlia e disponeva altresì di proprietà immobiliari; il reclamo veniva rigettato dalla Corte d'Appello, con la seguente motivazione:

a) non erano state allegate, rispetto alla sentenza del 2013, circostanze sopravvenute significative da incidere sul reciproco assetto economico;

b) la modifica degli orientamenti giurisprudenziali e il riferimento alle agiate condizioni dell'ex-moglie non costituivano fatti nuovi sopravvenuti idonei ad incidere sui presupposti dell'assegno divorzile;

c) l'acquisizione delle proprietà da parte della resistente risaliva ad epoca anteriore agli accordi di divorzio, mentre era irrilevante il mantenimento della figlia, avendo ciò costituito oggetto degli accordi tra le parti.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, chiarisce quanto segue:

1) in tema di revisione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizionipatrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.

2) Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non gi,à creativa della stessa;

3) pertanto, la diversa interpretazione giurisprudenziale, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, della fattispecie di cui all'art. 9 della I.. n. 898 circa i criteri da utilizzare per decidere sulla istanze di modifica dell'assegno divorzile, non può configurare i giustificati motivi legittimanti l'accoglimento del ricorso in esame.

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