Falso reddito nell'istanza di patrocinio gratuito: il dolo non si presume

La Cassazione con la sentenza n. 27206 del 18 luglio 2026 ha stabilito che la falsa attestazione di reddito nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato non integra automaticamente il reato se il reddito reale era comunque sotto la soglia di legge: il giudice deve verificare rigorosamente il dolo, escludendo che il falso fosse inutile ai fini dell'ammissione al beneficio.

Giovedi 23 Luglio 2026

Premessa

La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra la falsa dichiarazione resa nell'istanza di patrocinio gratuito e l'effettiva incidenza di tale falsità sull'esito della domanda.

La pronuncia si inserisce in un orientamento già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, ma ne precisa l'applicazione: quando il reddito realmente percepito non supera comunque la soglia di legge, la falsità o l'omissione dichiarativa non può, da sola, fondare l'affermazione di responsabilità. Il giudice di merito è quindi tenuto a un accertamento autonomo e rigoroso del dolo, senza poterlo desumere automaticamente dallo scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo.

Il caso

Il caso riguarda Tizio, imputato in un procedimento penale, che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato, per il nucleo familiare, un reddito imponibile complessivo inferiore a quello effettivamente percepito nell'anno di riferimento.

Il Tribunale di primo grado aveva affermato la responsabilità di Tizio per il reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002, ritenendo che la dichiarazione mendace integrasse comunque il reato. La Corte d'appello, investita del gravame, ha confermato integralmente la decisione di condanna.

I motivi del ricorso in Cassazione

Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi:

  • violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il reddito effettivo del nucleo familiare fosse comunque inferiore al limite previsto per l'ammissione al beneficio, sicché il falso non avrebbe avuto alcuna utilità concreta e la condotta sarebbe stata, al più, frutto di errore o leggerezza e non di dolo
  • violazione degli artt. 95 DPR 115/2002 e 42-43 cod. pen., per aver la Corte d'appello desunto il dolo dalla mera incompletezza della dichiarazione, secondo un'inferenza ritenuta arbitraria e contraddetta dal fatto che il reddito realmente percepito non superava comunque la soglia di ammissibilità
  • violazione dell'art. 131 bis cod. pen., per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte territoriale escluso il beneficio sulla base della sola gravità della condotta e dell'intensità del dolo, senza considerare l'esiguità del danno, di fatto insussistente per l'Erario

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Nel ricostruire il quadro giurisprudenziale, la Cassazione ricorda che, secondo un primo orientamento consolidato, integrano il delitto di cui all'art. 95 DPR 115/2002 le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, contenute nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali per l'accesso al beneficio.

Tale principio è stato tuttavia progressivamente precisato: quando le condizioni di reddito per l'ammissione sussistono realmente, non basta che l'istanza contenga falsità od omissioni per affermare la responsabilità, ma il giudice deve procedere a una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso rispetto allo scopo perseguito.

Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il reddito effettivamente accertato non consentisse l'accesso al beneficio, quando invece esso restava comunque inferiore alla soglia di legge prevista per l'ammissione al patrocinio gratuito in ambito penale. Su questa premessa erronea la Corte d'appello aveva fondato, in modo illogico, l'affermazione del dolo, desumendolo automaticamente dalla divergenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivi, senza considerare che:

  • il falso non risultava necessario al fine di ottenere l'ammissione al beneficio, posto che anche il reddito reale sarebbe stato ammissibile
  • l'elemento soggettivo del reato non può essere presunto dalla sola materialità della falsa dichiarazione, ma va accertato in concreto, anche alla luce di eventuali spiegazioni alternative fornite dalla difesa

Quanto al terzo motivo, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Cassazione lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo, ma ha comunque ricordato che tale valutazione deve fondarsi su un esame complessivo della fattispecie concreta, tenendo conto di una pluralità di indicatori, quali la natura e la gravità della condotta, le finalità e le modalità esecutive, le conseguenze derivate e l'intensità del dolo, senza che alcuno di essi possa da solo risultare automaticamente ostativo al riconoscimento del beneficio.

La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà procedere a una nuova valutazione dell'elemento soggettivo del reato e, se del caso, della applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità.

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