Il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione del richiedente il beneficio.
| Venerdi 12 Dicembre 2025 |
Questo è uno dei principi richiamati dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39526 del 9 dicembre 2025 in materia di presupposti di ammissioe al patrocinio a spese dello Stato.
Il caso: Il Magistrato di sorveglianza del Tribunale di L’Aquila, revocava il beneficio del patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso a Tizio a seguito di una richiesta di revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate, che aveva comunicato che il reddito del nucleo familiare del beneficiario per l'anno d'imposta 2020 risultava superiore al limite previsto dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. 30/06/2002, n. 115, avendo riscontrato, oltre al reddito dichiarato dall'istante pari ad euro 4.548,00, anche quello di euro 28.161,00 riferibile a Mevia, indicata quale familiare convivente.
La somma dei due redditi, pari ad euro 32.709,00, superava la soglia massima stabilita per l'ammissione al beneficio.
Avverso il suddetto decreto, la difesa di Tizio propone ricorso per cassazione, deducendo come primo motivo che:
il ricorrente, detenuto ininterrottamente dal 1993 presso la Casa di reclusione, aveva legittimamente dichiarato di non convivere con alcuno, essendo la sua residenza presso l'istituto penitenziario;
il reddito di Mevia non poteva essere computato ai fini della valutazione dei requisiti reddituali, in quanto il Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1983: pertanto, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio nel gennaio 2021, non sussisteva alcun obbligo giuridico di dichiarare il reddito dell'ex coniuge, dalla quale era già divorziato e con la quale non costituiva più un nucleo familiare.
La Cassazione, nell'accogliere la doglianza. Coglie l'occasione per ribadire alcuni principi giurisprudenziali in materia di patrocinio a spese dello Stato:
A) in via generale, deve rilevarsi che il divorzio, ove intervenuto, fa venir meno la presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità dei rispettivi redditi ai fini della determinazione dei limiti di reddito rilevanti per l'ammissibilità del beneficio;
Tuttavia, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non comporta, di per sé, necessariamente l'effettiva cessazione di quella convivenza dei coniugi alla quale è correlata la cumulabilità dei redditi: ne consegue che permane l'obbligo di cumulo dei redditi qualora, nonostante la formale cessazione del vincolo matrimoniale, risulti accertata la perdurante convivenza di fatto tra gli ex coniugi;
B) il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi;
C) ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell'anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, non può essere computato per l'intero, dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza
Alla luce dei suddetti principi, la Suprema Corte censura il provvedimento impugnato laddove ha omesso di verificare:
se, nonostante la formale cessazione del vincolo matrimoniale, la prolungata detenzione del ricorrente, il mutamento della residenza anagrafica, sussistessero o meno elementi concreti idonei a dimostrare perduranti rapporti di affetto, di comunanza di interessi e responsabilità tra i coniugi;
in subordine, qualora fosse stato accertato un legame limitato nel tempo, si sarebbe dovuto procedere al calcolo proporzionale del reddito in relazione al periodo di protrazione dei rapporti nell'anno di riferimento.