Nulla o inesistente la notifica dell'appello al difensore revocato nel giudizio di primo grado?

Con la sentenza n. 20840/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica dell’atto di appello al difensore dell’appellato che nel corso del giudizio di primo grado è stato revocato e sostituito con un altro legale, ribadendo che in questi casi la notifica si considera nulla e non inesistente.

Lunedi 26 Luglio 2021

Pertanto, la stessa è sanabile, con effetto ex tunc, o con la costituzione dell’intimato o con la rinnovazione della notifica da parte dello stesso notificante o a seguito del provvedimento del giudice che ne dispone la rinnovazione.

IL CASO: La Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni.

Secondo i giudici della Corte territoriale, la notifica del gravame era inesistente in quanto eseguita dall’appellante al domicilio del legale dell’appellato che lo aveva assistito per una parte del giudizio di primo grado, in quanto nel corso del predetto giudizio il cliente le aveva revocato l’incarico nominando un nuovo avvocato in sua sostituzione.

L’appellante, ritenendo erronea la decisione della Corte di Appello, proponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, che la notifica del gravame al precedente difensore integrava un’ipotesi di nullità e non di inesistenza e, pertanto, doveva considerarsi sanata a seguito della costituzione dell’appellato.

LA DECISIONE: La Cassazione ha dato ragione all’originario appellante, ritenendo il motivo del ricorso fondato.

I giudici di legittimità nel cassare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 6-5, ord. 24 gennaio 2018, n. 1798, Rv. 647104-01);

Come affermato dalle Sezioni Unite ( Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), il codice non contempla in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, la categoria della «inesistenza»" Pertanto, la nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione.

Secondo gli Ermellini, la notifica si considera inesistente, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.

I suddetti elementi sono stati identificati:

a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita;

E’ esclusa solo l’ipotesi in cui l'atto viene restituito puramente e semplicemente al mittente. In questi casi, la notifica si considera semplicemente tentata ma non compiuta e, quindi, in definitiva, omessa.

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