Appello notificato al difensore revocato: sì al rinnovo della notifica

Lunedi 12 Marzo 2018

Con l’ordinanza n. 5133/2018, pubblicata il 5 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dalla notifica dell’appello al primo difensore revocato e sostituito con un nuovo difensore nel corso del giudizio di primo grado. Secondo i giudici di legittimità, la notifica è nulla e non inesistente e quindi può essere disposto il rinnovo ai sensi dell’art. 291 cpc.

IL CASO: L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale con la quale era stato accolto il ricorso promosso da un contribuente contro un avviso di accertamento.

L’atto di appello veniva notificato presso il difensore che aveva assistito il contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e che nel corso del giudizio innanzi al suddetto organo era stato revocato e sostituito con un altro legale.

Il contribuente rimaneva contumace. L’appello veniva accolto e il contribuente proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 170, 330, 325,326, 327 cpc, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non aveva rilevato, in via preliminare ed assorbente, l’inesistenza della notifica dell’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate in quanto eseguita presso il legale revocato e non presso il legale nominato in sostituzione nel corso del giudizio di primo grado.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha:

  1. ritenuto che la ricorrente ha adeguatamente comprovato la “non conoscenza” della pendenza del giudizio di appello e pertanto ha ritenuto fondato il motivo del ricorso, ma per una ragione di diritto diversa da quella dedotta dal ricorrente;

  2. Dato atto che con l’ordinanza n. 259 del 11/01/2017, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto inesistente la notifica del gravame eseguita presso il difensore revocato e non presso il legale nominato in sua sostituzione già nel primo grado del giudizio;

  3. ritenuto di discostarsi da quanto affermato con la suddetta ordinanza, aderendo alla giurisprudenza prevalente della stessa Corte di legittimità (Cass. Ordinanza n. 22615 del 9/11/2017) e in particolare al principio di diritto affermato dalle Sezione Unite con la sentenza n. 14916/2016, secondo il quale: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere
    un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
    riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

    Tali elementi consistono:

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva omessa”;

“Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 5133 del 05/03/2018

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