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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. MANZON Enrico - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9422/2017 proposto da:
EDITRICE EUROPA OGGI SRL IN CP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO LONGO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 5825/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON. Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.
che:
Con sentenza in data 15 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 11110/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della Editrice Europa Oggi srl contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che erano adeguate le prove indiziarie basanti le pretese creditorie erariali portate dall'atto impositivo impugnato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, ora in concordato preventivo, deducendo un motivo unico.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale. ...
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