Appello notificato all'originario difensore poi revocato: conseguenze

La 3° Sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26304 del 18/11/2020 chiarisce le conseguenze derivanti dalla notifica di un atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato.

Venerdi 20 Novembre 2020

Il caso: Gli architetti F.S. E F.P. citavano davanti al Tribunale di Matera la società S. srl reclamandone la condanna al pagamento dei compensi maturati per prestazioni professionali rese fin dall'anno 1995; il giudice di primo grado riteneva provato il conferimento e l'espletamento dell'incarico professionale e, all'esito della consulenza d'ufficio, condannava la società al pagamento di Euro 263.282,57 in favore del S. ed Euro 271282,57 del P., oltre accessori e compensi di lite.

La società convenuta proponeva appello, notificando l'atto, quanto a S., all'originario suo difensore in primo grado, nonostante la sua sostituzione in corso di lite; a seguito della costituzione di entrambi gli appellati e sospesa parzialmente solo quanto al P. l'esecuzione della sentenza appellata, l'appellante notificava nuovo atto di appello all'effettivo difensore di S.; la corte territoriale, riunite le impugnazioni,

  • riteneva inesistente e non sanabile la prima notificazione all'avvocato di S. già revocato e tardiva la seconda, eseguita oltre il termine breve decorrente dalla prima, eseguita al corretto destinatario;

  • pertanto dichiarava inammissibile la notifica nei confronti di S., e rigettava invece quella nei confronti di P., con condanna dell'appellante anche alle spese di lite.

La società S. srl ricorre in cassazione, contestando preliminarmente la reputata inesistenza della notifica eseguita al precedente avvocato del grado precedente una volta revocato, eretta a causa di esclusione:

a) della sanatoria determinata dalla pacificamente avvenuta costituzione in appello del destinatario della notifica del relativo atto introduttivo;

b) della rilevanza della successiva rinnovazione spontaneamente eseguita, benché oltre il termine di trenta giorni dalla prima.

La Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, rileva che:

- effettivamente la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, del quale fosse nota la cessazione del mandato, è stata a lungo definita inesistente dalla giurisprudenza di questa Corte;

- invero, l'approdo ermeneutico più recente degrada la relativa invalidità a mera nullità, suscettibile di sanatoria (mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ove, come nella specie, il destinatario non la sani con spontanea costituzione, neppure rilevando che questa possa avere avuto luogo solo per far valere la nullità stessa), anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta cessazione;

- nel caso in esame, pertanto, il vizio, pur sussistente, andava inquadrato nella categoria della nullità sanabile e che la costituzione del destinatario, pacificamente avvenuta, ne abbia comportato appunto la sanatoria con riferimento alla prima delle impugnazioni proposte nei confronti di S., a prescindere pure dalla successiva attività, ultronea, di rinnovazione della notifica:

Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: “la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand'anche al solo scopo di eccepire la nullità”

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