Non è ammissibile che il genitore obbligato al mantenimento possa scegliere unilateralmente di adempiere all'obbligo mediante accoglimento in casa del figlio da parte di uno gei genitori.
Lunedi 10 Marzo 2025 |
Così ha stabilito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3329 del 10 febbraio 2025.
Il caso:Il Tribunale di Torino accoglieva integralmente la domanda di Tizio nei confronti della di lui madre, Mevia., estendendo il contraddittorio al padre, su ordine del Giudice, e per l'effetto condannava quest'ultima a corrispondere al figlio, con decorrenza dal mese di maggio 2020, a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno di Euro 900,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, e al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate; lo stesso Tribunale disponeva, altresì, che il padre continuasse a versare al figlio l'assegno di Euro 1082,00 mensili oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, Tizio, che non aveva ancora 22 anni, frequentava la facoltà di Farmacia presso l'Università di Torino ed era andato a vivere da solo.
Mevia ricorreva in appello: la Corte distrettuale, accoglieva in parte l'impugnazione, revocando la condanna di Mevia a corrispondere a Tizio. a titolo di contributo al mantenimento l'assegno di Euro 900,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, confermando solo l'obbligo della stessa di corrispondere al figlio il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative.
In motivazione, la Corte distrettuale osservava che:
a) appurato che l'obbligo di mantenimento del figlio è riconducibile alle obbligazioni "sostanzialmente alimentari", nel costituirsi, la madre aveva affermato di essere stata contraria all'allontanamento dalla casa familiare del figlio e che era ancora pronta ad accoglierlo nell'abitazione e a mantenerlo;
b) pertanto il figlio non poteva richiedere alla madre il contributo al mantenimento, tenuto conto che l'obbligazione alimentare assume aspetti di obbligazione alternativa, per cui sussiste la possibilità di scelta dell'obbligato tra la corresponsione di un assegno alimentare, limitato al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dell'avente diritto, e l'accoglimento del medesimo presso la propria casa di abitazione ex art. 443 c.c.;
c) alla luce di ciò, non poteva imporsi alla madre di corrispondere al figlio un assegno mensile di mantenimento, tenuto anche conto del fatto che il figlio già riceveva un assegno mensile di Euro 1.082,00 corrispostogli dal padre, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie da parte di entrambi i genitori pro quota.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo principalmente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto l'operatività dell'art. 433 c.c. in luogo degli artt. 147,315 bis,337 septies c.c., : per il ricorrente il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente era diverso dall'assegno alimentare, per caratteristiche e presupposti, e ad esso non poteva applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c., ove l'obbligazione alimentare è configurata come obbligazione alternativa, con possibilità di scelta da parte dell'obbligato tra la corresponsione di un assegno alimentare, limitato al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dell'avente diritto, e l'accoglimento e il mantenimento di quest'ultimo nella propria casa,
Per la Suprema Corte il motivo è fondato per le seguenti ragioni:
a) È vero che, in numerose pronunce, è stato affermato il carattere "sostanzialmente alimentare" dell'assegno di mantenimento dei figli posto a carico dei genitori separati, divorziati, o comunque non più conviventi, ma solo al fine di escludere la compensazione dei crediti aventi tale titolo con crediti di altra natura, ovvero di affermare l'irripetibilità delle somme già erogate;
b) ma l'obbligo di mantenimento dei figli, posto a carico dei genitori, si differenzia dall'obbligo alimentare vero e proprio, per le diverse finalità ed anche per il suo contenuto, pur potendo le due provvidenze in parte coincidere;
c) l'assegno di mantenimento del figlio, che deriva direttamente dal rapporto di filiazione, come previsto dall'art. 30 Cost., deve far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, essendo estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto dalla famiglia quando era unita;
d) il legislatore, per il mantenimento di figli, investe il giudice della verifica della sussistenza o meno dei presupposti per l'attribuzione di un assegno e, in presenza degli stessi, stabilisce che lo stesso giudice preveda l'erogazione di un assegno periodico, ove l'accoglimento o meno del figlio in casa, con contribuzione diretta al suo mantenimento, non è una modalità alternativa di adempimento dell'obbligo di mantenimento, costituendo, semmai, un elemento da valutare ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c.;
e) non è, dunque, previsto che il genitore obbligato al mantenimento possa scegliere unilateralmente di adempiere all'obbligo mediante accoglimento in casa del figlio da parte di uno gei genitori.