Con l’ordinanza n. 10096, pubblicata il 17 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla debenza o meno degli interessi in sede di liquidazione dell’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo e in caso affermativo in merito alla loro decorrenza.
Giovedi 27 Aprile 2023 |
IL CASO: Il caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità parte da un ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001 (legge Pinto), promosso da un cittadino innanzi alla Corte di Appello il quale chiedeva che venisse dichiarata la violazione dell'art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali per il mancato rispetto del termine ragionevole della durata di un processo svoltosi innanzi al TAR.
Il ricorso veniva accolto. Avverso il decreto con il quale la Corte di Appello liquidava al ricorrente una somma di denaro per l’irragionevole durata del processo, quest’ultimo proponeva opposizione, deducendo l’erroneità della liquidazione per la sua esiguità, per il mancato ricorso agli incrementi percentuali (20% per gli anni di eccessiva protezione successivi al terzo; 40% per quelli successivi al settimo) e per la mancata liquidazione degli interessi sulla somma riconosciuta.
All’esito del giudizio, la Corte di Appello dava torto al ricorrente rigettando l’opposizione. Pertanto, quest’ultimo ritenendo errata la decisione dei giudici territoriali investiva della questione la Corte di Cassazione.
Con il ricorso di legittimità veniva dedotta l’erroneità della decisione dei giudici di merito nella parte in cui questi ultimi non avevano previsto la debenza da parte del Ministero della Giustizia degli interessi sull’importo liquidato, neppure a decorrere dal deposito del provvedimento, motivando tale esclusione con la manata richiesta.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel decidere nel merito, ha riconosciuto al ricorrente il diritto agli interessi legali calcolati sul quantum liquidato a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo a decorrere dalla data del deposito del decreto di liquidazione.
Gli Ermellini, dopo aver richiamato quanto già affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura non come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 del Codice Civile, ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, hanno evidenziato che dal carattere indennitario dell’obbligazione ne discende che:
gli interessi legali, se richiesti, possono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione, in applicazione del principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, con esclusione di ogni rivalutazione monetaria;
gli interessi legali, se non richiesti nella domanda, come è avvenuto nel caso esaminato, non possono essere concessi a decorrere dalla data della domanda. Essi possono, invece, essere riconosciuti dalla data di emissione del decreto da parte della Corte di Appello.