E' stata pubblicata nella G. U. n. 85 dello scorso 11 aprile, la legge n. 38 di conversione del d.l. n. 11/2023 ( cd decreto blocca cessioni), contenente misure urgenti in materia di cessione di crediti ( di cui all'art. 121 del d.l. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020), che cambia il regime dello sconto in fattura e della cessione dei crediti edilizi.
Giovedi 20 Aprile 2023 |
Di seguito, sinteticamente, le principali novità:
proroga del termine di sei mesi ( dal 31 marzo al 30 settembre 2023) per l'ultimazione dei lavori, degli edifici unifamiliari, sempre che siano già stati completati il 30% degli interventi, da calcolarsi sul totale ed attestati mediante dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori; risultano, invece, invariate le condizioni relative agli interventi avviati dal 2023, con aliquota di agevolazione al 90% sino al 31 dicembre 2023, purché il beneficiario sia il proprietario, o il titolare di altro diritto reale sull’immobile, ( abitazione principale) e abbia un reddito sino a 15.000 euro;
viene offerta l'opportunità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro, per le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023. La ripartizione in dieci quote annuali, a partire dal periodo di imposta 2023, vale anche per le detrazioni per le spese sostenute nel 2022 in relazione ad interventi rientranti nella disciplina del super bonus. Si tratta di una opzione irrevocabile ( esercitabile solo a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese 2022, non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi di questo anno in corso) e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, da presentarsi nel 2024;
confermato il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, a partire dal 17.02.2023;
confermata la misura secondo la quale, dal 17 febbraio 2023 non è più possibile effettuare l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi rientranti nel super bonus o nei bonus minori, Sono, tuttavia escluse: le spese sostenute per gli interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. In particolare: gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche. Quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato.
per quanto riguarda il super bonus 110%, gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 16.02.2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata ( cd Cila); interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, entro il 30.11.2023 alla data del 16.02.2023 risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Cila; interventi riguardanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 16/02 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abitativo.
E' stata anche inserita la possibilità di presentare tardivamente ( cioè dopo il 31.03.2023), la comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, di opzione per la prima cessazione del credito, relativa all'anno 2022, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis. In particolare, la cessione deve realizzarsi entro il 30.11.2023 previo pagamento della sanzione di € 250,00, entro il termine di scadenza della prima dichiarazione utile.
E' stato precisato che “la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, ferma restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, decreto legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121”. Il provvedimento riguarda i casi in cui il cessionario è un soggetto qualificato e cioè una banca o una società appartenente ad un gruppo bancario, un intermediario finanziario od anche una impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Ciò non vale per i crediti già presenti in piattaforma in quanto già acquisiti dai fornitori che applicano lo sconto in fattura.
L'art. 1-sexies prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti ad un gruppo bancario, potranno utilizzare i crediti d'imposta legati agli interventi del super bonus, la cui spesa è stata sostenuta fino al 31dicembre 2022. Questi enti potranno sottoscrivere emissioni di Btp, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta, con scadenza non inferiore a 10 anni. Il primo utilizzo potrà essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie operate a partire dal primo gennaio 2023. Devono, inoltre, essere nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti e tale utilizzo sarà applicabile solo a decorrere dalle ordinarie emissioni effettuate dal 01.01.2028.
L'art. 1 comma 6-bis prevede una riduzione della responsabilità solidale per i soggetti che acquistano crediti da una banca, a condizione che quest'ultima rilasci un'attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno realizzato il credito d'imposta. I documenti che esonerano dalla responsabilità solidale sono:
il titolo abilitativo od anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili e, pertanto, non necessitano di titolo;
notifica preliminare ASL o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per le ipotesi nelle quali la prima non è dovuta;
fatture, ricevute e tutti gli altri documenti comprovanti le spese sostenute:
visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
asseverazioni, laddove obbligatorie, dei requisiti tecnici degli interventi di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di prestazione e deposito presso gli uffici competenti;
delibera condominiale di approvazione dei lavori con tabella di ripartizione delle spese, per l'ipotesi di interventi su parti comuni;
nel caso di interventi di efficienza energetica, è necessaria la relazione tecnica APE/APE convenzionale, oppure la dichiarazione sostitutiva che certifichi la non necessità di questa documentazione;
attestazione della banca o dell'istituto di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle opere sospette (art. 35 D.Lgs n. 231/2007) o di astensione ( art. 42 D.Lgs n. 231/2007);
contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.