Nell’ambito del processo civile alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura privata è riconosciuto il diritto di disconoscerla. Alla parte che l’abbia prodotta è riconosciuto, invece, il diritto di eccepire la tardività del disconoscimento.
Mercoledi 19 Aprile 2023 |
Con la sentenza 9690, pubblicata il 12 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale il disconoscimento deve essere formulato e la parte che abbia prodotto il documento deve eccepirne l’eventuale tardività.
IL CASO: Una compagnia petrolifera richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del titolare di un distributore di carburanti per il mancato pagamento del prezzo di acquisto di alcuni beni consegnati dalla ricorrente a quest’ultimo nell’ambito di una campagna promozionale.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dall’ingiunto il quale contestava la pretesa creditoria della compagnia petrolifera sostenendo di non aver mai ricevuto i beni mobili e contestando il valore probatorio della copia autentica del registro delle fatture che era stata prodotta dalla stessa con la richiesta monitoria.
La compagnia petrolifera si difendeva producendo ulteriore documentazione e in particolare producendo copia dei buoni di consegna relativi alla merce promozionale oggetto della richiesta dell’ingiunzione.
Il Tribunale rigettava l’opposizione evidenziando che i documenti prodotti dalla compagnia petrolifera non erano stati disconosciuti nei termini di cui agli articoli 214 e 215 c.p.c. ma solo con la comparsa conclusionale.
L’opponente, nel ritenere errata la decisione del Tribunale, proponeva appello avverso la decisione di quest’ultimo deducendo che, contrariamente a quanto affermato in primo grado, il disconoscimento era stato tempestivamente formulato con la memoria ex art. 186, VI° comma c.p.c. n. 3 e non con la comparsa conclusionale. Deduceva, inoltre, che la tardività del disconoscimento non poteva essere rilevata d’ufficio ma doveva essere tempestivamente dedotta dalla parte che aveva prodotto il documento.
Anche la Corte di Appello dava torto all’originario opponente evidenziando che il disconoscimento era avvenuta con la terza memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c. n. 3 prevista per la prova contraria e non con la prima memoria prevista dall’art. 186, VI° comma c.p.c., n. 1 e l’eccezione di tardività era stata regolarmente formulata con il deposito delle memorie conclusive.
Della questione veniva, pertanto, investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario opponente il quale insisteva di aver tempestivamente formulato il disconoscimento della documentazione prodotta dall’opposta e, comunque, in ogni caso, l’eccezione di tardività del disconoscimento era stata sollevata solo con la conclusionale e, quindi, tardivamente.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha osservato che, come più volte affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità:
è onere della parte che abbia prodotto la scrittura privata disconosciuta eccepire la tardività del disconoscimento nel caso in cui lo stesso venga effettuato oltre la prima udienza successiva a quella in cui essa è stata prodotta;
la tardività non è rilevabile d'ufficio;
è da escludere che l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, possa essere sollevata con la comparsa conclusionale in quanto essa ha l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte;
Gli Ermellini, nel decidere il ricorso, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”;
“l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte”.