Legge Pinto: nessun indennizzo all'avvocato antistatario

Non ha diritto di ricevere l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo l’avvocato che nel corso del giudizio si è dichiarato antistatario.

Venerdi 14 Marzo 2025

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6070/2025, pubblicata il 6 marzo 2025.

IL CASO: La vicenda riguarda l’opposizione promossa da un avvocato, ai sensi dell’art. 5 ter della legge 89/2001, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta tesa all’ottenimento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo nel quale lo stesso si era dichiarato procuratore antistatario di uno della parti.

Il legale deduceva l’illegittimità della decisione dei giudici di merito per aver escluso la sua legittimazione attiva a formulare la richiesta dell’indennizzo e per la violazione di quanto disposto dall’art. 93 c.p.c., evidenziando che se è giuridicamente corretto affermare che l'avvocato antistatario non assume la qualità di parte nel processo di merito avviato a nome e nell'interesse del proprio cliente, non sarebbe altrettanto corretto affermare che il difensore antistatario non assuma la qualità di parte processuale, agendo in proprio nello speciale procedimento disciplinato, nelle modalità e nei tempi, dall'art. 93 cod. proc. civ., azionando con l'istanza di distrazione un diritto soggettivo autonomo, ancorché indissolubilmente legato alla sentenza che contiene la condanna alle spese nei confronti della controparte, acquisendo, quindi, la qualità di parte in senso proprio, che legittima la proposizione delle impugnazioni ordinarie, anche se la stessa non può investire sotto alcun profilo i rapporti tra le parti, ma resta rigorosamente limitata all'ambito del suo interesse giuridicamente riconosciuto alle spese processuali, né da tale ambito può sconfinare in nessun caso.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale ha osservato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità:

  1. l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali;

  2. con l’istanza di distrazione delle spese processuali non si introduce una nuova domanda nel giudizio, perché essa non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;

  3. tenuto conto della valenza incidentale della domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario e non essendo la stessa una domanda autonoma, al legale non è riconosciuto il diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto;

  4. in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.

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