Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e litisconsorzio necessario

Martedi 26 Maggio 2020

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, il debitore esecutato è litisconsorte necessario anche nell’eventuale giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 9267/2020, pubblicata il 20 maggio 2020.

IL CASO: Nell’ambito di un pignoramento presso terzi, nonostante la dichiarazione negativa del terzo pignorato, il creditore insisteva nella richiesta di assegnazione delle somme contestando la suddetta dichiarazione. Il Giudice assegnava le somme pignorate. Avverso l’ordinanza di assegnazione, veniva proposta opposizione da parte del terzo che veniva rigettata dal Tribunale.

Pertanto, il terzo pignorato interponeva ricorso per Cassazione. Mentre l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione era stata notificata oltre che al creditore anche al debitore esecutato, il ricorso per Cassazione da parte del terzo pignorato veniva notificato solo al creditore procedente.

LA DECISIONE: La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in commento, ha preliminarmente rilevato la mancata notifica del ricorso al debitore esecutato e disposto l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti di quest’ultimo ritenendolo litisconsorte necessario, in quanto, in sede di impugnazione è applicabile il disposto dall’art. 331 c.p.c.

Gli Ermellini hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto secondo il quale “nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c. così come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m-ter, conv. con modif. dalla legge di conversione l. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione”.

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